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Sentenza

Sentenza del 04/05/2021 n. 1407 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento (anno 2008) per maggior reddito e relative imposte, interessi e sanzioni in relazione a un presunto fenomeno di "esterovestizione" societaria: l'Ufficio sosteneva che i redditi d'intermediazione immobiliare prodotti in Italia erano stati fittiziamente attribuiti a una società irlandese (V. Overseas/V.F.I. Overseas Properties) priva di consistenza reale, così sottraendoli all'imposizione italiana. La ricorrente deduceva difetto di motivazione dell'atto, l'infondatezza della presunzione di residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art.73 TUIR (commi 5-bis e 5-ter) e l'infondatezza dell'esistenza di una stabile organizzazione in Italia ai sensi dell'art.162 TUIR; chiedeva l'annullamento dell'avviso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato gli appelli proposti dalla società e dall'Agenzia e ha confermato integralmente la sentenza della Commissione Provinciale che aveva ritenuto fondata la ricostruzione operata dall'Ufficio: è stato accertato che il centro effettivo di direzione e gestione delle attività era in Italia (mero uso di una società estera come copertura fiscale), pertanto legittima l'esterovestizione contestata. La CTP aveva tuttavia dichiarato illegittimo l'avviso solo nella parte in cui non erano stati riconosciuti alla ricorrente costi corrispondenti ai maggiori ricavi accertati; la CTR ha confermato che nei casi di accertamento induttivo i costi devono essere riconosciuti anche in via induttiva/forfettaria e ha pertanto rigettato l'appello della società, compensando le spese del grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR) - art. 73

    Il comma 5-bis/5-ter introduce una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per società estere controllate o con partecipazioni connesse; la CTR ha ritenuto operativa l'inversione dell'onere della prova: spettava alla società dimostrare che la direzione effettiva fosse all'estero, cosa non avvenuta.

  • D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR) - art. 162

    Norma sulla stabile organizzazione: la CTR ha distinto il concetto di stabile organizzazione dall'esterovestizione, osservando che qui rilevava la collocazione del centro di direzione effettiva (in Italia) e che la presenza di stabile organizzazione non era stata l'unica base dell'accertamento.

  • D.Lgs. 74/2000 - art. 3

    Riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici: la ricostruzione investigativa aveva evidenziato imputazioni penali con riferimento a modalità fraudulentemente poste in essere per sottrarre redditi all'imposizione italiana; la CTR ha ammesso l'uso degli elementi investigativi nel processo tributario, senza riconoscere automatica efficacia vincolante alla sentenza penale.

  • D.P.R. 29/9/1973 n. 600 - art. 41

    Norma sull'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione: la CTR ha richiamato il principio che l'Ufficio può avvalersi di presunzioni (anche "supersemplici") e che, in caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, deve comunque determinare i costi deducibili, anche induttivamente, per rispettare il principio di capacità contributiva.

  • D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR) - art. 109

    La norma disciplina i limiti di deducibilità dei costi: la CTR ha precisato che l'art.109 non ostacola il riconoscimento induttivo dei costi quando il reddito è ricostruito per via induttiva o in caso di omessa dichiarazione, dovendosi comunque evitare di tassare il profitto lordo in violazione del principio di capacità contributiva.

  • D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 - art. 7 comma 4

    Richiamata la regola sulle prove nel processo tributario: la sentenza penale non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario ma costituisce elemento di prova valutabile dal giudice tributario insieme alle altre emergenze istruttorie.

Massime di principio

  • La presunzione di "residenza fiscale" per società estere (art.73 TUIR, commi 5-bis/5-ter) inverte l'onere della prova: il contribuente deve dimostrare con elementi concreti e convincenti che la direzione effettiva è all'estero, altrimenti la presunzione può essere confermata dall'amministrazione e dal giudice tributario.
  • Le risultanze di indagini penali e gli atti della Guardia di Finanza possono essere utilizzati come elementi probatori nel processo tributario, ma la sentenza penale (anche se assolutoria) non vincola automaticamente il giudice tributario e va valutata insieme ad altri elementi istruttori.
  • Nel caso di accertamento induttivo o omessa dichiarazione l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni (anche 'supersemplici'), ma deve comunque tenere conto dei costi: i componenti negativi possono e devono essere determinati anche induttivamente per rispettare il principio costituzionale della capacità contributiva.
  • Esterovestizione e stabile organizzazione sono concetti distinti: l'accertamento che la direzione effettiva sia in Italia legittima la riconduzione dei redditi in capo a soggetti residenti indipendentemente dall'eventuale qualificazione come stabile organizzazione di una società estera.
  • La ricostruzione dei redditi mediante riconciliazione dei flussi finanziari (conti correnti, movimentazioni bancarie) è metodologia ammessa, purché fondata su elementi di gravità, precisione e concordanza o su presunzioni ritenute adeguate dal giudice; il contribuente deve fornire documentazione per confutare tali ricostruzioni.

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