Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/05/2021 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

1-IRPEF - accertamento analitico-presuntivo - sussunzione del valore accertato ai fini di un tributo ad altri tributi 2-IVA - indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - assoggettamento - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di accertamenti tributari: si discuteva se il valore accertato dall'Amministrazione con metodo analitico-presuntivo dovesse vincolare l'Amministrazione stessa anche ai fini di altri tributi e se l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale fosse soggetta a IVA (se configurabile come corrispettivo per una prestazione di servizi).

La decisione

La Corte ha ritenuto che il valore accertato dall'Amministrazione con metodo analitico-presuntivo vincola l'Amministrazione anche nell'ambito di altri tributi quando i fatti economici sono gli stessi e le norme d'imposta non prevedono criteri diversi di valutazione. Inoltre, ha stabilito che l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è un'indennità risarcitoria collegata alla cessazione del rapporto di locazione e non remunera alcuna prestazione di servizi: perciò non è assoggettabile ad IVA. Di conseguenza il ricorso del contribuente è accolto nella parte relativa all'IVA e all'applicazione coerente del valore accertato.

Norme richiamate

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986)

    Il valore determinato dall'accertamento analitico-presuntivo vincola l'Amministrazione anche ai fini di altre imposte quando i fatti materiali sono i medesimi e non vi siano criteri valutativi diversi previsti dalla specifica normativa tributaria.

  • D.P.R. 633/1972 (IVA)

    Ai fini IVA è necessario che vi sia un corrispettivo per una prestazione di beni o servizi. L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale è di natura indennitaria/risarcitoria e non costituisce corrispettivo per una prestazione soggetta a IVA.

  • Direttiva 2006/112/CE (IVA) - principio generale

    Il presupposto dell'IVA è la cessione di beni o la prestazione di servizi contro corrispettivo; indennità risarcitorie non collegate a prestazioni soggette non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

Massime di principio

  • Il valore determinato dall'Amministrazione con metodo analitico-presuntivo per un tributo deve essere considerato vincolante anche ai fini degli altri tributi collegati agli stessi fatti economici, salvo che la normativa specifica preveda criteri di determinazione diversi.
  • Le indennità aventi natura risarcitoria o indennitaria per la perdita dell'avviamento (es. per cessazione di un contratto di locazione commerciale) non costituiscono corrispettivi per prestazioni di servizi e, pertanto, non sono soggette ad IVA.
  • Per evitare contenziosi, il contribuente deve documentare la natura indennitaria della somma ricevuta (accordi, causa della liquidazione, correlazione con cessazione del rapporto) e l'Amministrazione deve motivare l'esistenza di un effettivo nesso funzionale tra pagamento e prestazione se intende qualificarlo come corrispettivo.
  • Nel caso in cui l'Amministrazione svolga un accertamento analitico-presuntivo, essa dovrà uniformare l'applicazione del valore accertato tra le diverse imposte afferenti gli stessi fatti, a meno che la legge tributaria specifica non disponga altrimenti.
  • Pur essendo non assoggettabile ad IVA, l'indennità può avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito: la sua qualificazione (reddito diverso, plusvalenza, ecc.) dipende dalla fattispecie concreta e richiede verifica rispetto alla disciplina del TUIR.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.