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Sentenza

Sentenza del 04/05/2021 n. 393 - Comm. Trib. Prov. Torino

Definizione agevolata art.6 D.L. 119/2018 - Atti della riscossione - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione verteva sull'applicabilità dell'art.6, comma 1, del D.L. 119/2018: se la definizione agevolata potesse riguardare anche i giudizi aventi ad oggetto atti di mera riscossione (es. cartelle, atti esecutivi) oppure fosse limitata alle sole controversie relative ad atti impositivi. Il ricorrente sosteneva che la sua controversia dovesse rientrare nella definizione, mentre l'Amministrazione contestava tale interpretazione.

La decisione

Il decisore ha escluso che la definizione agevolata prevista dall'art.6, c.1, D.L. 119/2018 comprenda i giudizi aventi ad oggetto atti di mera riscossione. La norma è stata interpretata nel senso che possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che abbiano per oggetto atti impositivi (ad es. atti di accertamento), mentre restano escluse le controversie che hanno ad oggetto atti di riscossione/di esecuzione forzata. Ne consegue che la richiesta del ricorrente è stata respinta nella parte in cui mirava a far rientrare atti di riscossione nella definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. 119/2018

    La norma è stata interpretata restrittivamente: consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate solo se l'oggetto è un atto impositivo; gli atti di mera riscossione sono esclusi dal campo applicativo.

Massime di principio

  • Distinguere subito se l'atto impugnato è un atto impositivo (es. avviso di accertamento) o un atto di riscossione/esecutivo (es. cartella di pagamento, intimazione): solo le prime rientrano nella definizione agevolata ex art.6 D.L.119/2018.
  • La presenza dell'Agenzia delle Entrate come parte è condizione prevista dalla norma; controversie contro altri soggetti (es. concessionario della riscossione) possono richiedere valutazioni diverse.
  • Lo stadio del giudizio non è un limite all'accesso alla definizione per le controversie ammissibili: la norma opera in ogni stato e grado, compresa la Cassazione e dopo eventuale rinvio, ma sempre solo per atti impositivi.
  • Nei casi 'misti' (atto che contiene elementi impositivi e di riscossione) occorre individuare l'oggetto principale della controversia: se il motivo di impugnazione riguarda la pretesa impositiva, la definizione può essere valutata; se riguarda esclusivamente l'esecuzione/recupero, è esclusa.
  • Prima di proporre istanze di definizione, valutare se il vizio è rimediabile con l'impugnazione dell'atto impositivo sottostante: ottenere l'annullamento dell'atto impositivo può incidere anche sui successivi atti di riscossione.
  • Se la definizione agevolata è esclusa, considerare strumenti alternativi (es. opposizione esecutiva, ricorso per violazione di limiti procedurali) e valutare la convenienza economica di proseguire il contenzioso.

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