Sentenza del 04/05/2021 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Trieste
PROCESSO TRIBUTARIO - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Processo tributario - Giudicato - Imposte periodiche - Limiti oggettivi - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2014 per immobili nella zona del Porto Franco di Trieste (particelle Sez. V, F. 26, nn. 5833/36, 5836, 5837, 5838). La ricorrente contestava il classamento catastale (il Comune chiedeva IMU qualificando gli immobili in categoria D/8) e invocava in via principale il doppio giudicato favorevole (pregressi provvedimenti giudiziari che avrebbero riconosciuto la classificazione in E/1 ed esenzione), l'esenzione per peculiarità del Porto franco, la violazione delle norme sull'esenzione per categorie E, nonché, in subordine, la disapplicazione o rideterminazione di sanzioni e interessi per legittimo affidamento e incertezza normativa.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inesistente il vincolo del 'giudicato esterno' per la controversia 2014 poiché la pretesa impositiva si fonda su un nuovo e successivo atto di classamento (provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. TS0000753 del 03/01/2013, a seguito DOCFA del 05/01/2012) che ha attribuito categoria D/8; pertanto le pronunce pregresse non erano sovrapponibili per parti, beni ed annualità. È stato richiamato il principio per cui l'effetto vincolante del giudicato sulle imposte periodiche riguarda solo fatti/elementi stabili o tendenzialmente permanenti, non elementi variabili come il classamento modificato da denuncia DOCFA. Il giudice ha inoltre affermato che il classamento è atto presupposto e, se notificato dall'Agenzia, deve essere impugnato nei confronti dell'Agenzia stessa; il giudice tributario chiamato a decidere l'impugnazione dell'atto impositivo non può valutare incidentalmente la correttezza del classamento già impugnato e pendente. Sia l'IMU che gli interessi e le sanzioni sono stati confermati. Condanna della ricorrente alle spese (Euro 5.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 504/1992
art. 2, comma 1, lett. b)
Prevede l'esenzione per talune categorie catastali (E/1-E/9) per specifiche destinazioni; la sentenza interpreta che l'esenzione si applica solo se l'immobile è effettivamente censito in categoria E e non quando l'immobile presenta autonomia funzionale e reddituale tale da escludere la classificazione in E.
D.L. n. 262/2006 (conv. L. n. 286/2006)
Stabilisce che nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale/industriale con autonomia funzionale e reddituale; la Commissione applica questo criterio per escludere la classificazione E/1 se l'immobile è sfruttato privatisticamente dal concessionario.
D.Lgs. 472/1997
Disciplina la continuazione delle sanzioni amministrative; la Commissione ha ritenuto inapplicabile la continuazione alle violazioni di omesso versamento periodico, perché ciascun mancato versamento ha rilievo autonomo.
D.Lgs. 471/1997
Prevede la sanzione del 30% per omesso versamento; applicata dalla Commissione alla fattispecie e ritenuta non ammissibile la disapplicazione per mancanza di incertezza normativa nell'anno 2014.
Legge n. 205/2017
Ha determinato (con decorrenza 01/01/2020) la qualificazione di alcune banchine e aree portuali in categoria E/1; la Commissione ha ritenuto tale disposizione ius superveniens non applicabile al periodo oggetto del giudizio (2014).
Cass. n. 25516/2019
Principio: l'effetto vincolante del giudicato esterno nelle imposte periodiche è limitato agli elementi stabili o durevoli; non preclude la valutazione autonoma del giudice su elementi variabili o su annualità diverse. Citata per affermare il limite del giudicato esterno e l'autonomia dei periodi d'imposta.
Cass. n. 32665/2018
Richiama il principio che l'effetto del giudicato esterno si estende solo a fatti o qualificazioni di carattere permanente o pluriennale; citata in supporto del limite dell'espansività del giudicato.
Cass. n. 4607/2018
Affermata la regola secondo cui se l'immobile è iscritto in categoria non esente (es. D/8) il contribuente deve impugnare l'atto di classamento; il giudice tributario che valuta l'atto impositivo non può sostituirsi all'Agenzia nel riesame del classamento, salvo che l'avviso catastale non sia stato notificato.
Cass. n. 20028/2015
Decisione di merito citata nella vicenda (inammissibilità del ricorso dell'Agenzia in un precedente contenzioso) ma la Commissione ha ritenuto che quella pronuncia non fosse sovrapponibile alla presente controversia per differenze di parti, beni e annualità.
Massime di principio
- L'effetto vincolante del giudicato esterno nel diritto tributario periodico riguarda soltanto elementi stabili o tendenzialmente permanenti che incidono su più annualità; elementi variabili (es. classamento modificato per DOCFA/variazione) non sono automaticamente coperti dal giudicato.
- Se il classamento catastale è stato oggetto di atto dell'Agenzia delle Entrate e notificato, l'eventuale contestazione del classamento è un rimedio che va esercitato avverso l'Agenzia (atto presupposto); il giudice che decide sull'atto impositivo del Comune non può, in via incidentale, riformare il classamento già impugnato o notificato dall'Agenzia.
- Le qualificazioni normative di esenzione riferite a particolari aree portuali (es. Porto franco) riguardano principalmente il regime doganale sulle merci e non comportano automaticamente l'esenzione dall'IMU per immobili se questi presentano autonomia funzionale e reddituale e sono utilizzati privatisticamente dal concessionario.
- La normativa sopravvenuta che chiarisce il censimento catastale (ius superveniens) non opera retroattivamente: non può essere utilizzata per annullare obblighi tributari riferiti ad annualità anteriori alla decorrenza normativa.
- Le sanzioni per omesso versamento periodico possono essere confermate quando non esistono condizioni di oggettiva incertezza normativa o legittimo affidamento; la continuazione delle sanzioni per pagamenti periodici omessi non è automatica, poiché ogni mancato pagamento è autonomo ai fini sanzionatori.
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