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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33208/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, già condannato con due sentenze irrevocabili pronunciate all'esito di giudizi abbreviati, aveva ottenuto in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle decisioni, con rideterminazione della pena complessiva in 29 anni e 4 mesi di reclusione. Ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di assise di appello ha respinto una nuova istanza diretta a ottenere la riduzione della pena a 20 anni di reclusione. La difesa ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 442, comma 2, 671, 78 e 81, comma 2, c.p.p., nonché vizi di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto ricomputare integralmente le pene, determinare il cumulo materiale, ridurlo al limite massimo di trenta anni ai sensi dell'art. 78 c.p. e applicare soltanto successivamente la diminuente di un terzo prevista per il rito abbreviato. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite Volpe, la giurisprudenza costituzionale e le esigenze di parità di trattamento, riserva di legge, diritto di difesa e ragionevole durata del processo. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale dell'art. 671 c.p.p. e chiesto, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La Corte ha rilevato che la nuova istanza riproponeva questioni già esaminate in un precedente ricorso dichiarato inammissibile e ha comunque ritenuto corretta la regola secondo cui, in sede esecutiva, la riduzione per il rito abbreviato opera prima dell'applicazione del limite del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la novità delle questioni prospettate, rilevando che non vi erano mutamenti fattuali o normativi e che le medesime censure erano già state formulate in precedenza. Nel merito ha confermato il consolidato orientamento secondo cui, quando in sede esecutiva viene riconosciuta la continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, la diminuente del rito deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale, per cui il limite di trenta anni previsto dall'art. 78 c.p. opera sul risultato già ridotto. Ha ritenuto infondate anche le doglianze di illegittimità costituzionale, giustificando la diversa sequenza rispetto alla fase di cognizione con la diversità delle situazioni processuali, l'intangibilità del giudicato e la natura anche processuale della diminuente per il rito abbreviato. Ha escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, in presenza di un orientamento consolidato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2, c.p.p.

    La diminuente per il rito abbreviato, in sede esecutiva e ai fini della continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale.

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha escluso che imponga di adottare la sequenza di calcolo richiesta dal ricorrente.

  • art. 78 c.p.

    Il limite massimo di trenta anni per la pena della reclusione opera, in sede esecutiva, dopo l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Disciplina il reato continuato e costituisce la norma sostanziale rispetto alla quale la disciplina esecutiva deve essere adattata alle peculiarità del giudicato.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    In caso di giudizio abbreviato, ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva, rileva la pena concretamente irrogata dopo la diminuente del rito.

  • art. 3 Cost.

    La diversa sequenza di calcolo non viola il principio di uguaglianza, poiché le situazioni processuali della cognizione e dell'esecuzione sono giuridicamente diverse.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina applicata non è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa.

  • art. 25, comma 2, Cost.

    La Corte non ha ravvisato una violazione della riserva di legge nella diversa applicazione dei criteri di calcolo in sede esecutiva.

  • art. 117 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla disciplina della continuazione è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando viene riconosciuta la continuazione tra reati giudicati con rito abbreviato, la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato deve essere applicata prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p.; il limite massimo di trenta anni opera quindi sulla pena già ridotta.
  • La diversa sequenza applicativa tra fase di cognizione e fase esecutiva è giustificata dalla diversità giuridica delle situazioni processuali, dall'efficacia preclusiva dell'intangibilità del giudicato e dalla natura anche processuale della diminuente per il rito abbreviato.
  • Ai fini dell'individuazione della violazione più grave in sede esecutiva, in caso di reati giudicati con rito abbreviato, deve considerarsi la pena concretamente irrogata nel dispositivo dopo l'applicazione della diminuente del rito.
  • La riproposizione di questioni già esaminate, in assenza di mutamenti fattuali o normativi, non supera le preclusioni derivanti dalla precedente decisione e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Non sussiste una ragione per rimettere alle Sezioni Unite una questione già regolata da un orientamento consolidato e coerente della giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContinuazionePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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