Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30214/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un atto di donazione con cui un soggetto, debitore di due banche, aveva trasferito alla moglie la quota del 50% del diritto di abitazione su un compendio immobiliare e ai figli la nuda proprietà del bene. Una banca aveva promosso azione revocatoria ordinaria; un'altra aveva chiesto in via principale la nullità per simulazione assoluta e, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. Intervenuto il fallimento del donante quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., i giudizi erano stati riassunti e la curatela aveva chiesto la declaratoria di inefficacia dell'atto verso la massa. In primo e secondo grado era stata dichiarata l'inefficacia della donazione. In cassazione i donatari hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per contrasto irriducibile e motivazione contraddittoria, sostenendo che la corte d'appello avrebbe valutato diversamente l'animus del disponente ai fini della simulazione e della revocatoria; 2) violazione degli artt. 66 l.fall., 303 c.p.c., 2901 e 2903 c.c., sostenendo che mancava l'elemento soggettivo della revocatoria perché i crediti degli originari attori sarebbero stati accertati solo dopo la donazione; 3) violazione degli artt. 1939, 1945 e 2901 c.c., assumendo che i debiti della società non fossero debiti personali dei soci illimitatamente responsabili e contestando la configurabilità della responsabilità patrimoniale del fideiussore-socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché simulazione e revocatoria presuppongono stati soggettivi diversi e il giudice di merito poteva legittimamente apprezzare in modo distinto l'intento delle parti nei due diversi inquadramenti giuridici, senza alcuna contraddizione logica. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su un presupposto fattuale negato dalla sentenza impugnata: ai fini della revocatoria rileva il momento genetico del credito, non quello del suo accertamento giudiziale, e la censura non aggrediva davvero tale ratio decidendi; inoltre la doglianza sull'elemento soggettivo era generica. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non coglieva la reale ratio della decisione di merito: la corte territoriale aveva valorizzato la posizione del disponente come fideiussore ex contractu, non come socio illimitatamente responsabile, rendendo inconferente la critica svolta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte richiama i vizi deducibili in cassazione ma chiarisce che le censure non possono fondarsi su letture del fatto o della motivazione che non colgano la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 2901 c.c.

    Nell'azione revocatoria conta la lesione della garanzia patrimoniale dei creditori e l'elemento soggettivo va apprezzato rispetto all'effettiva funzione del negozio dispositivo; rileva il momento genetico del credito.

  • art. 2903 c.c.

    È richiamato nel contesto della disciplina dell'azione revocatoria, senza una specifica interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 66 l.fall.

    È evocato con riguardo alla riassunzione del giudizio interrotto per fallimento, senza specifiche statuizioni ulteriori nel merito del motivo.

  • art. 303 c.p.c.

    È richiamato per la riassunzione del processo interrotto; la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 1939 c.c.

    La censura relativa alla garanzia fideiussoria viene ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di fideiussione, ma non ritenuto decisivo ai fini della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria ordinaria, il giudice può distinguere tra simulazione e frode ai creditori: la prima presuppone una volontà negoziale apparente non corrispondente al vero, mentre la seconda presuppone un atto effettivamente voluto ma preordinato a pregiudicare i creditori.
  • Ai fini dell'azione revocatoria, rileva il momento genetico del credito e non il successivo accertamento giudiziale; la verifica dell'anteriorità o posteriorità dell'atto dispositivo rispetto al credito va compiuta guardando alla nascita del rapporto obbligatorio.
  • Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se si fonda su un presupposto fattuale espressamente negato dal giudice di merito.
  • La deduzione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo nella revocatoria deve essere specifica e argomentata; contestazioni generiche o meramente assertive non sono idonee a superare una motivazione congrua e articolata.
  • Quando la decisione di merito qualifica il disponente come fideiussore e non come socio illimitatamente responsabile, sono inconferenti le censure che mirano a escludere la riferibilità ai debiti personali dei soci di società di persone.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneLiquidazione giudizialeAzione revocatoria
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.