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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09584/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da un ente locale contro il proprio precedente avvocato, ritenuto responsabile per asserito inadempimento professionale nell’ambito di un giudizio risarcitorio promosso contro l’ente. Secondo la tesi dell’ente, il difensore avrebbe omesso di verificare e comunicare l’avvenuta notifica della sentenza di appello, con conseguente inammissibilità del successivo ricorso per cassazione per tardività. La Corte d’appello ha invece escluso la responsabilità del professionista, valorizzando: la revoca del mandato e la mancata domiciliazione in loco; l’assenza di un obbligo del difensore di controllare la notifica dopo la revoca; l’ulteriore e decisivo rilievo che, anche se il ricorso fosse stato tempestivo, non avrebbe avuto ragionevoli possibilità di accoglimento perché fondato in sostanza su censure di merito non proponibili in cassazione; infine, ha ritenuto assorbente l’inadempimento del nuovo difensore, al quale al momento del subentro restava ancora oltre la metà del termine per ricorrere. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 85 e 1176, comma 2, c.c., in combinato con gli artt. 170 e 285 c.p.c. e con l’art. 82, comma 2, r.d. n. 37/1934, sostenendo che il difensore revocato restava comunque tenuto a verificare la notifica della sentenza nel proprio domicilio legale e a informare il cliente; 2) violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 1176, comma 2, c.c., contestando l’affermazione secondo cui sarebbe stato assorbente l’operato del nuovo difensore e rilevando che non vi era rapporto obbligatorio tra quest’ultimo e il precedente legale; 3) violazione degli artt. 1223, 1227 e 2051 c.c. e dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte escluso il nesso causale tra omissione professionale e danno, assumendo che il ricorso originario conteneva doglianze di legittimità; 4) violazione dell’art. 1223 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte considerato tutti i motivi del ricorso originario e la possibile definizione transattiva della lite se il ricorso fosse stato tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, censura proponibile solo nei limiti del vizio motivazionale e comunque non articolata nei requisiti richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. Poiché tale motivo era decisivo sulla questione del nesso causale tra condotta del professionista e danno allegato, la sua inammissibilità ha reso priva di residuo interesse la trattazione degli altri motivi. La Corte ha inoltre confermato che non è consentito trasformare una doglianza sulla ricostruzione del fatto in una violazione di legge. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dell’ente ricorrente al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il difensore revocato conservi obblighi funzionali verso il cliente, ma la Corte non entra nel merito di tale interpretazione perché dichiara inammissibile il motivo che la prospettava come violazione di legge.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato per fondare la diligenza professionale del difensore; la Corte osserva che la censura, in concreto, investiva la ricostruzione fattuale e non una corretta sussunzione giuridica.

  • art. 170 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel sistema delle notificazioni al difensore; non oggetto di autonoma statuizione di merito.

  • art. 285 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione sostanziale della norma.

  • art. 82, comma 2, r.d. n. 37 del 1934

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’obbligo del difensore di ricevere notifiche presso il domicilio legale.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere l’incidenza del comportamento del nuovo difensore sul danno; la Corte rileva che la censura, in realtà, tendeva a rimettere in discussione la valutazione di merito sui fatti.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato in tema di nesso causale e danno risarcibile; la Corte non esamina nel merito il relativo profilo per effetto dell’inammissibilità del motivo decisivo.

  • art. 2051 c.c.

    Citato insieme agli artt. 1223 e 1227 c.c. dal ricorrente, ma senza che la Corte svolga una puntuale applicazione al caso concreto.

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove attiene, semmai, al vizio motivazionale; inoltre, il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede specifici requisiti non soddisfatti nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che formalmente deduce violazione di legge ma in sostanza contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., perché mira a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
  • La violazione di legge presuppone l’allegazione di un’erronea sussunzione di un fatto pacifico nella norma astratta; quando invece la doglianza investe il modo in cui il giudice ha accertato il fatto, la critica è di motivazione e deve rispettare i requisiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Se un motivo decisivo è dichiarato inammissibile per difetto di corretta deduzione, viene meno l’interesse alla trattazione degli ulteriori motivi che presuppongono la stessa questione di fatto o di nesso causale.
  • In tema di responsabilità professionale, la questione del nesso causale tra condotta del difensore e danno richiede un accertamento fattuale sulla concreta incidenza dell’omissione sull’esito utile del giudizio; tale accertamento, se compiuto dal giudice di merito, non può essere rivalutato in cassazione come se fosse una violazione di legge.
  • L’omesso esame di fatti decisivi non può essere dedotto in modo generico o come mera richiesta di una diversa lettura complessiva delle risultanze di causa; occorre individuare specificamente il fatto storico decisivo e controverso che sarebbe stato trascurato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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