Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in qualità di operaio dal 23 gennaio 1998 al novembre 2007, con esclusione di un breve periodo tra maggio e novembre 2005, e la condanna al pagamento di somme a titolo retributivo, poi riconosciute in parte dai giudici di merito. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo generiche le critiche svolte in appello e valorizzando le testimonianze assunte, in particolare quella del teste Illiano, ritenuta coerente e conforme alla ricostruzione del rapporto subordinato. Il datore di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente e sostanzialmente riproduttiva di quella di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2932 c.c., sempre sotto il profilo della ritenuta apparente motivazione. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, rilevando che erano formulati in modo promiscuo e non consentivano di distinguere tra vizi di violazione di legge e vizi motivazionali; ha osservato inoltre che, nella sostanza, essi miravano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, in particolare dell'accertamento sulla subordinazione, attività estranea al giudizio di legittimità. È stato richiamato il principio di specificità del ricorso per cassazione e il divieto di trasformare la censura in una richiesta di nuovo esame del fatto storico deciso dal giudice di merito. La sentenza si è conclusa con il rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento delle somme stabilite in primo grado. Ha ritenuto inammissibili, perché promiscuamente formulati e sostanzialmente diretti a una rivalutazione del merito, i motivi con cui si denunciavano apparente motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio di motivazione non può risolversi in una critica generica o in una richiesta di rivalutazione del merito; la motivazione deve essere realmente mancante o solo apparente per integrare il vizio denunciato.
La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa in appello.
La censura sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di diversa ponderazione del materiale istruttorio da parte della Cassazione.
Norma richiamata dal ricorrente, ma ritenuta non idonea a sostenere una censura ammissibile rispetto all'accertamento del rapporto di lavoro.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ogni motivo deve essere specifico e contenere l'esposizione puntuale delle ragioni della censura, con analitica indicazione delle argomentazioni che giustificano la cassazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la formale deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e chiaramente sussunti nei vizi denunciati; la commistione tra violazioni di legge e censure sul merito rende la critica inidonea a consentire il controllo di legittimità.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che la parte non condivida l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità dei testimoni e nella ricostruzione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
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