Cassazione Civile, Ordinanza n. 20094/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti aventi ad oggetto la fornitura di serramenti per alcune ville e una palazzina. La società fornitrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo; la società committente proponeva opposizione deducendo ritardi nella consegna, vizi dei serramenti, necessità di rivolgersi ad altre ditte con maggiori costi e ulteriore ritardo nell'ultimazione delle opere, nonché un preteso mancato scomputo di un anticipo già versato. Il Tribunale accoglieva l'opposizione solo in parte sul credito monitorio, qualificava i rapporti come appalto, dichiarava la risoluzione di due contratti per grave inadempimento della fornitrice e la condannava al risarcimento dei danni. La Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) omesso esame della qualificazione del contratto, che assumeva essere compravendita e non appalto; 2) violazione dell'art. 1495 c.c. per mancata denuncia dei vizi entro otto giorni, con conseguente decadenza; 3) violazione dell'art. 1457 c.c., sostenendo che il termine di consegna non fosse essenziale e che la risoluzione non potesse fondarsi sul ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che la qualificazione tra vendita e appalto non era decisiva ai fini dell'esito, perché i giudici di merito avevano accertato in fatto che la denuncia dei vizi era stata effettuata il giorno stesso della consegna, rendendo irrilevante il diverso termine di denuncia previsto dall'art. 1495 c.c. rispetto a quello dell'art. 1667 c.c. Ha inoltre ritenuto che la tempestività della denuncia fosse stata provata per testimoni e recepita dai giudici di merito. Quanto al terzo motivo, ha chiarito che la Corte d'appello non aveva affermato l'essenzialità del termine, ma aveva confermato la risoluzione per grave inadempimento, poiché i serramenti non erano stati consegnati nemmeno dopo il sollecito e la committente aveva dovuto reperire altri fornitori sostenendo costi ulteriori. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione sull'omesso esame di un fatto decisivo non è accolto quando la questione dedotta non sia decisiva ai fini della decisione, o quando il giudice di merito abbia comunque accertato il fatto rilevante.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge non è fondata se mira a sovvertire un accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, come la tempestività della denuncia dei vizi.
Il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi nella vendita diventa irrilevante quando il giudice accerti che la denuncia è stata effettuata lo stesso giorno della consegna.
Richiamato come disciplina alternativa dell'appalto in tema di denuncia dei vizi, ma la sua applicazione concreta non muta l'esito quando la denuncia sia tempestiva in fatto.
La risoluzione non è stata fondata sull'essenzialità del termine, bensì sul grave inadempimento per mancata consegna nonostante il sollecito e la necessità per la controparte di procurarsi altrove la fornitura.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della denuncia dei vizi, la questione della qualificazione del rapporto come vendita o appalto può risultare non decisiva se il giudice di merito accerta in fatto che la denuncia è stata effettuata tempestivamente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto sorretto da testimonianze o altre risultanze istruttorie.
- La tempestività della denuncia dei vizi può essere provata anche per testimoni; se tale prova è accolta dal giudice di merito, non opera la decadenza invocata dalla parte debitrice.
- La risoluzione per inadempimento non richiede necessariamente la previa qualificazione del termine come essenziale, potendo fondarsi sulla gravità dell'inadempimento desunta dal mancato adempimento neppure dopo il sollecito e dalla necessità per la controparte di reperire altrove la prestazione.
- Quando la parte obbligata alla fornitura non consegna i beni promessi e costringe l'altra parte a procurarsi la prestazione da terzi con aggravio di costi, può configurarsi un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto.
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