Cassazione Civile, Ordinanza n. 14145/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
In origine un privato aveva stipulato con l'amministrazione una concessione avente a oggetto l'utilizzazione di un terreno demaniale, indicato nel contratto come destinato in parte a sfalcio d'erba e in parte a coltivazione, verso pagamento di un canone annuo e con versamento di cauzione. Il concessionario aveva poi agito lamentando che il fondo non fosse stato consegnato in condizioni idonee all'utilizzo promesso, perché gravato da cespugli, arbusti e vegetazione infestante, con conseguente necessità di onerose opere di pulizia e bonifica che sarebbero spettate all'ente concedente. Chiedeva perciò la risoluzione per inadempimento, la restituzione delle somme versate e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione escludendo l'inadempimento dell'amministrazione sulla base dell'interpretazione delle clausole contrattuali e del capitolato, ritenendo che la concessione fosse 'a corpo', che la pulizia del fondo gravasse sul concessionario e che le parti avessero inteso la consegna del terreno nello stato in cui si trovava, senza obbligo di preventiva bonifica da parte del Ministero. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza d'appello con quattro motivi, denunciando violazione delle clausole contrattuali e dei criteri ermeneutici, omesso esame di un fatto decisivo e difetto di motivazione; il Ministero ha proposto ricorso incidentale censurando la statuizione di condanna alla restituzione della cauzione, assumendo l'esistenza di un giudicato interno o comunque la non debenza della restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che tutte le censure investissero in realtà la ricostruzione della volontà contrattuale e la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente. La Corte ha rilevato che la corte territoriale aveva interpretato il contratto valorizzando la natura della concessione a corpo, le clausole che ponevano a carico del concessionario la pulitura e i divieti di modificare lo stato dei luoghi, traendo da ciò l'inesistenza di un obbligo dell'amministrazione di consegnare un terreno già bonificato e integralmente utilizzabile. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva solo confermato la restituzione della cauzione, senza affermare che il rapporto non fosse stato eseguito e senza ravvisare domande riconvenzionali dell'amministrazione idonee a incidere sulla statuizione. Le spese di lite sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
È richiamato come parametro del primo grado e del motivo di appello, ma la Cassazione non vi fonda una propria decisione di merito; osserva solo che la corte d'appello aveva comunque risposto alla domanda proposta, seppure con diversa argomentazione.
Invocati dal ricorrente per sostenere la risoluzione per inadempimento; la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di merito sull'inesistenza dell'inadempimento.
artt. 1322, 1323, 1325, 1362 e 1677 c.c.
Richiamati nel secondo motivo per contestare la qualificazione e l'interpretazione del contratto; la Corte li considera riferiti, in sostanza, alla ricostruzione della volontà negoziale, attività di fatto rimessa al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei primi due motivi; la Corte esclude la fondatezza delle censure perché mirano a una diversa lettura del contratto e dei fatti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ritiene che la censura non individui un fatto decisivo trascurato, ma solleciti una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la Corte esclude il vizio poiché la sentenza d'appello contiene una ratio decidendi comprensibile e non apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti che hanno proposto impugnazione.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto e la ricostruzione della comune volontà delle parti costituiscono, di regola, un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per violazione dei criteri ermeneutici o per motivazione inesistente/apparente, non per una diversa lettura delle clausole.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un complesso di clausole contrattuali coerenti tra loro, la censura di legittimità deve confrontarsi con l'intera ratio decidendi e non può limitarsi a valorizzare singoli passaggi testuali isolati dal contesto negoziale.
- Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove: è necessario indicare un fatto storico, discusso e decisivo, effettivamente omesso dal giudice di merito.
- La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione è inammissibile quando la decisione impugnata esponga una ragione decidendi intellegibile e coerente, anche se non condivisa dalla parte soccombente.
- La censura in cassazione deve essere specifica e colpire la precisa ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile se prospetta un giudicato interno o un errore che non incide sulla reale base logica della decisione.
- In una concessione di bene demaniale, la ripartizione degli obblighi di pulizia, manutenzione e trasformazione del fondo dipende anzitutto dalle clausole contrattuali e dal capitolato: se tali clausole attribuiscono al concessionario gli oneri di pulitura e pongono limiti alle modifiche dello stato dei luoghi, non può automaticamente presumersi un obbligo dell'amministrazione di consegnare il bene già bonificato.
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