Cassazione Penale, Sentenza n. 18863/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione degli artt. 191, 195, comma 4, e 546 c.p.p. per mancata motivazione. La responsabilità sarebbe stata affermata soprattutto in forza di un'annotazione di servizio contenente le dichiarazioni di due presunti acquirenti (Gerardo Passante e Francesco Romaniello) e il loro riconoscimento del Saccotelli. Tali dichiarazioni sarebbero divenute inutilizzabili a seguito della ritrattazione dei testimoni e la loro ricostruzione in dibattimento tramite la deposizione del militare non sarebbe surrogabile. Si deduce che la Corte di appello non abbia motivato sull'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni, contravvenendo alla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 305/2008).
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Pur rilevando l'omessa motivazione della Corte di appello sulla specifica censura relativa all'annotazione di servizio e alle dichiarazioni dei presunti acquirenti, il Collegio ritiene che la censura sia priva di incidenza sulla decisione: la sentenza di appello non si è basata su quelle dichiarazioni, ma su elementi probatori autonomi e solidi (attività di polizia giudiziaria, osservazione del sospetto movimento lungo la strada statale, intervento dei Carabinieri, sequestro delle sostanze idonee a numerose dosi, precedente controllo della stessa sera, cartellino foto-segnaletico, dichiarazioni del Raguso sulla presenza del Saccotelli). Poiché la condanna del Saccotelli poggia su tali elementi distinti, l'eventuale vizio motivazionale non comporta l'annullamento. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma sostanziale sul concorso di persone nel reato, invocata quale titolo del reato contestato ma non oggetto di doglianza motivazionale in cassazione
Norma sulla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; considerata materia del reato per cui è stata confermata la condanna
Disciplina delle prove e delle iscrizioni di servizio; richiamata nel motivo relativo all'utilizzabilità di dichiarazioni raccolte in annotazioni di servizio
art. 195, comma 4, c.p.p.
Stabilisce limiti all'utilizzabilità di dichiarazioni rese a terzi e la necessità di valutare la loro ammissibilità e attendibilità; il ricorrente deduce violazione per mancata considerazione della ritrattazione dei testi
Norma sul ricorso per cassazione, invocata in relazione ai motivi e ai vizi denunciati
Prevede l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condanna pecuniaria di euro 3.000,00
Corte costituzionale
Richiamata dal ricorrente per l'interpretazione dell'art. 195, comma 4; concerne i limiti di utilizzabilità di dichiarazioni rese a terzi e l'obbligo di motivazione quando si fonda la decisione su di esse
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di Cassazione in tema di declaratoria di inammissibilità e responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; utilizzata per escludere dolo o colpa grave del ricorrente
Massime di principio
- L'omessa o insufficiente motivazione di una corte di merito su un singolo mezzo di prova non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se è possibile verificare che la sentenza poggia su altri elementi probatori autonomi e non viziati.
- Il ricorrente deve dimostrare il nesso di incidenza tra il vizio motivazionale o l'utilizzo di prove inutilizzabili e la decisione di condanna; in mancanza di tale dimostrazione, la cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile o inidoneo a rimuovere la condanna.
- Le annotazioni di servizio e le dichiarazioni rese a terzi sono soggette a limiti di utilizzabilità: se i testi ritrattono, occorre valutare se la ritrattazione rende inutilizzabili le precedenti dichiarazioni o se sussistono elementi di riscontro autonomo che ne consentono comunque l'utilizzo.
- Il giudice di legittimità applica il principio della 'resistenza della decisione': può reggere la parte della motivazione immune da vizi e considerare la decisione nel suo complesso, eliminando la parte viziata se il resto è sufficiente a sostenere la condanna.
- Nelle impugnazioni per vizio motivazionale è strategico per il ricorrente indicare chiaramente quali punti della motivazione sono viziati e dimostrare con riferimento al verbale o alle prove processuali che il giudizio non potrebbe reggere senza le parti contestate.
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