Cassazione Civile, Ordinanza n. 28220/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso dal Prefetto di Treviso nei confronti di un cittadino straniero. Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto perché la Corte ritiene assorbente la questione preliminare dell'inammissibilità. La Corte rileva che il ricorso per cassazione era stato proposto nei confronti del Ministero dell'Interno e notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, senza corretta notifica all'autorità che aveva emanato il decreto, cioè la Prefettura di Treviso / il Prefetto in proprio. Viene anche evidenziato che le relate di notifica non risultavano allegate al deposito telematico del ricorso. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, nelle opposizioni ai decreti prefettizi di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Prefetto che ha emesso il provvedimento, con conseguente inammissibilità del ricorso notificato al Ministero presso l'Avvocatura dello Stato. Nonostante il ricorrente abbia chiesto la decisione dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ritiene che tale iniziativa integri colpa grave, applica l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e condanna il ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché rivolto e notificato al soggetto processualmente non legittimato, ossia il Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché al Prefetto che aveva emesso il decreto di espulsione, da citare e notificare presso la propria sede. Non sono state poste spese di lite, poiché il resistente non ha svolto difese. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento di euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende per colpa grave nell'insistere nella decisione dopo una chiara proposta di inammissibilità, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La proposta di definizione accelerata può evidenziare una causa di inammissibilità e, se la Corte decide in conformità ad essa, si applicano le conseguenze previste dalla norma, incluse quelle di cui all'art. 96 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina della responsabilità aggravata: il terzo comma non opera in difetto di costituzione della parte intimata, mentre il quarto comma consente la condanna della parte che agisca o resista con colpa grave, anche in assenza di attività difensiva della controparte, con somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Citato solo indirettamente nella tassonomia degli istituti; non è richiamato espressamente nel testo della sentenza.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva al contraddittorio in cassazione spetta in via esclusiva al Prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato; il ricorso notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Generale dello Stato è inammissibile.
- La corretta instaurazione del giudizio di cassazione richiede che il ricorso sia proposto e notificato all'autorità processualmente legittimata, non potendo supplire la notifica al diverso organo statale centrale quando il provvedimento proviene da un'autorità periferica specificamente individuata.
- Quando il ricorso viene deciso in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. che ne evidenzia l'inammissibilità manifesta, la parte che insiste nella decisione senza la normale diligenza può essere condannata per colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche con somma a favore della cassa delle ammende.
- In assenza di costituzione dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ma resta possibile l'applicazione degli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge, incluso l'ulteriore contributo unificato.
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