Cassazione Penale, Sentenza n. 29922/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/02/2022 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.i.p. del 12/02/2022 che aveva disposto gli arresti domiciliari con dispositivi elettronici per il reato di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.2 bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: (1) l'insussistenza delle esigenze cautelari in quanto le condotte contestate e i precedenti erano risalenti e non idonei a fondare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione; (2) la non adeguatezza della misura cautelare applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione articolata sulla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, fondata sulle specifiche modalità di commissione del fatto, sulla spiccata inclinazione a delinquere, sui precedenti specifici per reati contro il patrimonio e sulla mancanza di comprovate capacità reddituali del ricorrente, elementi idonei a sostenere una prognosi di prosecuzione del 'periculum libertatis'. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la censura era in realtà una reiterazione delle stesse doglianze e non conteneva un confronto puntuale sull'adeguatezza della misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che individua il reato contestato (truffa aggravata). Nel testo della sentenza è la fattispecie penalmente rilevante alla base dell'applicazione della misura cautelare.
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020
Disposizione richiamata per il procedimento di esame del ricorso; la Corte ha applicato le forme previste da tale norma per l'esame del ricorso.
art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228
convertito, con modificazioni dalla L. 25/02/2022, n. 15
Norma richiamata per estendere l'applicabilità delle procedure di esame previste dall'art. 23 del D.L. n.137/2020 al processo in esame.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per l'instaurazione o il mantenimento di azioni processuali ritenute abusive o per dolo o colpa grave; la Corte ha usato tale disposizione per imporre euro 3.000 al ricorrente per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018)
Principio applicato: la valutazione prognostica della concreta e attuale pericolosità di reiterazione si fonda sulla personalità dell'imputato (anche desumibile dalle modalità del fatto) e sulle sue concrete condizioni di vita; non è richiesta l'individuazione di una specifica occasione futura per delinquere.
Massime di principio
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) si valuta in termini prognostici sulla base di elementi concreti: modalità del fatto, inclinazione alla delinquere, precedenti specifici e condizioni di vita (es. mancata capacità reddituale).
- Reati o precedenti risalenti non sono automaticamente insufficienti a escludere il pericolo di reiterazione se il quadro complessivo (comportamenti, modalità, precedenti specifici, condizioni economiche) consente una prognosi di continuità del rischio.
- L'impugnazione dell'adeguatezza della misura cautelare richiede un confronto motivato e specifico con le ragioni poste dal giudice di merito; semplici reiterazioni delle stesse doglianze non sono efficaci.
- Il giudice non è tenuto a indicare una 'specifica occasione' futura di delinquere: è sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi reali e attuali.
- Ricorsi generici o privi di un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare conseguenze economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
- Nelle impugnazioni cautelari è determinante documentare in modo preciso circostanze favorevoli al ricorrente (es. stabile occupazione, prospettive reddituali, cambiamento di condotta) per contrastare la valutazione del pericolo di reiterazione.
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