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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33313/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare di un operaio addetto alla pulizia dei caselli autostradali e delle aree di sosta, al quale era stato contestato di avere, durante il turno di servizio, caricato su un mezzo aziendale un capo di bestiame rinvenuto in un terreno adiacente l’autostrada e di averlo trasportato presso la propria abitazione. La società ha intimato il recesso qualificando la condotta come grave insubordinazione e notevole inadempimento contrattuale, richiamando il c.c.n.l. Pulizia Multiservizi. La Corte d’appello ha ritenuto provato l’uso indebito del mezzo per fini personali, ma non ha ravvisato la contestata interruzione del servizio, né il danno all’immagine aziendale, e ha escluso che il fatto integrasse le ipotesi di licenziamento in tronco; lo ha invece ricondotto a una previsione contrattuale sanzionata in via conservativa, applicando l’art. 18, comma 5, St. lav. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 7 St. lav., 46 e 48 c.c.n.l., sostenendo che la condotta dovesse essere sussunta tra le ipotesi di giusta causa; ha inoltre censurato l’uso della recidiva e la mancata valorizzazione della medesima ai fini della proporzionalità. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha contestato la scelta della tutela solo indennitaria, sostenendo che, una volta accertato che la condotta rientrava in una previsione collettiva punita con sanzione conservativa, dovesse applicarsi la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, St. lav.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e accolto il ricorso incidentale del lavoratore. Ha affermato che il giudice può sussumere la condotta concretamente accertata nella previsione del contratto collettivo che punisce l’illecito con sanzione conservativa, ai fini della selezione della tutela ex art. 18, commi 4 e 5, St. lav.; pertanto, se il fatto contestato è ricompreso, anche mediante clausola generale elastica, tra quelli per i quali la contrattazione collettiva prevede una sanzione conservativa, non può applicarsi la sola tutela indennitaria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato per il rigetto del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 7 St. lav.

    richiamato come parametro della disciplina disciplinare; non consente una riqualificazione peggiorativa del fatto contestato rispetto alla scelta datoriale e va coordinato con la tipizzazione collettiva delle sanzioni.

  • art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300 del 1970

    la scelta tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria dipende dalla sussunzione del fatto accertato nella previsione contrattuale che punisce con sanzione conservativa; se ricorre tale ipotesi, opera la tutela reintegratoria.

  • art. 18, comma 5, L. n. 300 del 1970

    ritenuto non applicabile quando il fatto sia riconducibile a previsione collettiva sanzionata conservativamente.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    la tutela reintegratoria è applicabile quando il fatto contestato e accertato è punito dal contratto collettivo con sanzione conservativa.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l’interpretazione delle clausole collettive secondo il criterio letterale e sistematico.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la lettura coordinata delle clausole del c.c.n.l.

  • art. 1365 c.c.

    richiamato per l’interpretazione delle clausole collettive secondo il senso complessivo dell’atto.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato quale criterio interpretativo volto a preferire un significato che consenta utilità alla clausola.

  • art. 30, comma 3, L. n. 183 del 2010

    "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro"

    norma valorizzata per affermare che il giudice deve considerare le tipizzazioni collettive nella valutazione della legittimità del licenziamento e della proporzionalità della sanzione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per escludere una riqualificazione peggiorativa rispetto alla domanda e alla scelta datoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità evocata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, il giudice deve verificare la corrispondenza tra fatto contestato, fatto accertato e tipizzazione contenuta nel contratto collettivo, senza poter applicare una sanzione più grave di quella prevista dall’autonomia collettiva per la condotta concreta.
  • La distinzione tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo è una qualificazione giuridica del medesimo fatto; tuttavia il giudice non può riqualificare in peius il recesso oltre la scelta effettivamente compiuta dal datore di lavoro.
  • Quando il contratto collettivo prevede per una determinata condotta o per una clausola generale elastica una sanzione conservativa, e il fatto accertato vi rientra, la tutela applicabile può essere quella reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav., non quella meramente indennitaria.
  • L’interpretazione delle clausole disciplinari collettive va svolta secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., con lettura letterale e sistematica, tenendo conto della scala valoriale predisposta dalle parti sociali.
  • La recidiva può incidere sulla valutazione disciplinare solo se contestata e se rilevante secondo la disciplina collettiva; in difetto, non può essere utilizzata per trasformare una sanzione conservativa in una misura espulsiva più grave di quella consentita dal c.c.n.l.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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