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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29777/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo del 15 marzo 2022 con cui era stato accertato che alcuni lavoratori risultavano formalmente collocati in CIG ordinaria e Covid, ma avrebbero in realtà prestato regolare attività nei cantieri dei committenti. Sulla base di tale accertamento l'INPS aveva annullato le posizioni contributive e richiesto alla società il versamento dei contributi omessi sulle ore di CIG dichiarate. La società ha proposto opposizione, respinta in primo grado e poi in appello. In cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto provata la fittizietà della CIG e l'effettivo lavoro dei dipendenti senza ammettere prova testimoniale e senza che l'INPS avesse assolto l'onere probatorio; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che era stata attribuita fede privilegiata a documenti non prodotti in giudizio, in particolare ai giornali di cantiere richiamati nel verbale ma mai depositati dall'INPS; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata ammissione delle prove richieste dalle parti sin dal primo grado e reiterate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione o verbale sanzionatorio, il verbale fa piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese, ma tali risultanze restano liberamente valutabili dal giudice nel complesso del materiale istruttorio. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva svolto una ricostruzione complessiva delle emergenze processuali e aveva motivatamente ritenuto che il personale formalmente in CIG avesse invece lavorato e che, pertanto, l'indennità non fosse dovuta, mentre erano dovuti i contributi. Le doglianze della società miravano in realtà a una diversa valutazione del merito e non individuavano vizi di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. in favore dell'INPS e della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: la Corte rileva che le censure della ricorrente miravano a contestare la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, non a denunciare un effettivo errore di riparto dell'onere probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la doglianza è inammissibile quando sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c.; la Corte evidenzia che il giudice di merito ha il potere di apprezzare liberamente le risultanze istruttorie secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 2699 c.c.

    Rilevante per la fede privilegiata del verbale di accertamento solo nei limiti dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata non copre la verità sostanziale delle dichiarazioni né gli apprezzamenti o le valutazioni del verbalizzante, che restano liberamente contestabili e apprezzabili dal giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per denunciare violazione di legge; la Corte reputa però le censure inammissibili perché sostanzialmente dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio e per la condanna alle conseguenze economiche previste in caso di definizione del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a un verbale di accertamento, la fede privilegiata del verbale copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non la loro verità sostanziale né le valutazioni o apprezzamenti contenuti nell'atto.
  • Le risultanze del verbale, anche quando non coperte da fede privilegiata, non sono prive di efficacia probatoria: il giudice deve valutarle insieme alle altre emergenze istruttorie e può attribuire maggiore rilievo alle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza dei fatti rispetto ad altre prove, purché motivi adeguatamente.
  • Non è configurabile un vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. quando la censura mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto accertate dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità, la contestazione della mancata ammissione o dell'erronea valutazione delle prove è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non evidenzia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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