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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29740/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindacato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex art. 28 St. lav. promosso da un'organizzazione sindacale contro le disposizioni di servizio emanate da una società concessionaria autostradale il 5 e il 12 agosto 2016, relative alle procedure da seguire in occasione di agitazioni sindacali del personale di esazione. I giudici di merito avevano ritenuto antisindacali sia gli adempimenti imposti prima dell'inizio dello sciopero, perché costringevano gli esattori ad anticipare di fatto la scelta di aderire all'astensione, sia quelli previsti dopo l'inizio dello sciopero, perché imponevano attività lavorativa non retribuita e sanzionata disciplinarmente, incidendo sul libero esercizio del diritto di sciopero. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 40 e 41 Cost., sostenendo che la scelta di aderire allo sciopero non può essere illimitata nel tempo e che il datore di lavoro può adottare misure organizzative per proteggere il patrimonio aziendale e limitare la perdita degli incassi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale le avrebbe impropriamente addossato l'onere di provare soluzioni alternative alle procedure organizzative contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il datore di lavoro conserva il potere organizzativo e può adottare misure per attenuare gli effetti economici dello sciopero, ma tali misure non possono comprimere l'esercizio del diritto di sciopero; nel caso concreto, le procedure imposte prima e dopo l'inizio dell'astensione sono state correttamente considerate lesive della libertà del lavoratore di aderire allo sciopero e quindi antisindacali. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando sia invertito l'onere della prova, non quando si censuri la valutazione delle prove, e che la ratio decidendi della sentenza impugnata non risiedeva affatto nella mancata prova di soluzioni alternative, ma nell'illegittimità delle procedure in sé. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 28 St. lav.

    È il rimedio azionato per far dichiarare antisindacale la condotta del datore di lavoro e per ottenere la rimozione degli effetti della condotta denunciata.

  • art. 40 Cost.

    Il diritto di sciopero è costituzionalmente garantito, ma la sua tutela non esclude in assoluto ogni misura datoriale; tali misure non possono però incidere sull'esercizio del diritto stesso.

  • art. 41 Cost.

    L'iniziativa economica privata e il potere organizzativo del datore di lavoro restano riconosciuti, ma devono confrontarsi con il limite rappresentato dal rispetto del diritto di sciopero.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è ravvisabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel conflitto tra diritto di sciopero e potere organizzativo datoriale, il datore può adottare misure per contenere il danno economico dell'astensione, ma solo se esse non comprimono, neppure indirettamente, la libertà del lavoratore di aderire allo sciopero.
  • Sono illegittime le procedure aziendali che, per tempi, modalità operative o sanzioni, rendano di fatto anticipata o gravosa la scelta di scioperare, oppure impongano prestazioni lavorative non retribuite durante l'astensione.
  • Ai fini della distinzione tra danno alla produzione e danno alla produttività, il primo è fisiologicamente connesso allo sciopero ed è tollerato, mentre il secondo è vietato solo quando la condotta sindacale o le contromisure incidano sulla capacità strutturale dell'impresa di continuare l'attività.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice altera la regola legale di riparto dell'onere probatorio; non è configurabile quando il motivo si risolva in una diversa lettura delle prove o in una contestazione della motivazione sulla prova.
  • Nel giudizio di legittimità, la parte che contesta una statuizione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza, non una ragione solo apparente o marginale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causa
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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