Cassazione Civile, Ordinanza n. 29738/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 28 St. lav. promosso da un sindacato contro una società, dopo che tra le parti erano stati per anni stipulati accordi di livello aziendale sulla disciplina di permessi sindacali retribuiti e su altre regole di relazioni sindacali, con durata annuale e con previsione di un incontro prima della scadenza. Scaduto l’ultimo accordo al 31 dicembre 2016, all’incontro del 10 gennaio 2017 la società propose un rinnovo semestrale dichiarando la proposta "non trattabile"; il sindacato chiese chiarimenti con nota del 13 gennaio 2017 e non ricevette risposta. La Corte d’appello ha ritenuto antisindacale tale condotta, ordinando la riapertura della trattativa e la pubblicazione della sentenza. In cassazione la società ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 39 Cost., 1337, 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell’art. 8 dell’accordo del 15 dicembre 2015, sostenendo che nell’ordinamento non esiste un obbligo del datore di lavoro di trattare o stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e che l’accordo del 2015 prevedeva solo un generico incontro alla scadenza, non un vincolo a negoziare; la definizione della proposta come "non trattabile" non sarebbe bastata a integrare antisindacalità. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura: ha ribadito che non esiste un obbligo legale generale di trattare e stipulare con tutte le sigle sindacali, ma che una condotta antisindacale può configurarsi quando il datore eserciti in modo distorto la propria libertà negoziale lesiva della libertà sindacale; ha inoltre valorizzato l’interpretazione di merito dell’art. 8 dell’accordo aziendale come fonte convenzionale di un obbligo di trattare secondo buona fede per valutare il rinnovo. Poiché l’interpretazione dell’accordo e la valutazione della concreta condotta negoziale appartengono al merito, e la doglianza tendeva in sostanza a contrapporre una diversa lettura, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva dichiarato antisindacale la proposta aziendale di rinnovo semestrale del protocollo di relazioni sindacali scaduto il 31.12.2016, formulata come "non trattabile" nel corso dell’incontro del 10.1.2017. Ha ritenuto corretta la lettura dell’accordo aziendale del 15.12.2015 quale impegno convenzionale a confrontarsi secondo buona fede in vista del rinnovo, e ha escluso che le censure della società potessero essere accolte in sede di legittimità perché dirette a contestare un accertamento di fatto e una valutazione di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La condotta antisindacale è configurabile anche al di fuori di un obbligo legale generale di trattare, quando il datore di lavoro usi in modo distorto la propria libertà negoziale con apprezzabile lesione della libertà sindacale.
art. 39 Cost.
Richiamato come parametro della censura, ma la Corte ribadisce che non impone un obbligo generale di contrattare con tutte le organizzazioni sindacali.
Invocato a sostegno del dovere di correttezza nelle trattative; la Corte valorizza invece la correttezza e buona fede solo come criteri rilevanti se la fonte convenzionale vincola le parti a trattare.
La Corte afferma che l’interpretazione dell’accordo collettivo aziendale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’interpretazione di merito dell’accordo aziendale.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ravvisa violazione di canoni ermeneutici, perché la censura mira solo a un diverso apprezzamento interpretativo.
L’eccezione di inammissibilità per difetto di procura è disattesa perché la procura sostanziale è stata prodotta e verificata prima dell’adunanza camerale.
Il ricorso viene proposto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma la doglianza è reputata in sostanza diretta contro valutazioni di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Non esiste, nel sistema ordinario delle relazioni sindacali, un obbligo legale generale del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, né un principio assoluto di parità di trattamento tra le sigle.
- Può tuttavia configurarsi condotta antisindacale ex art. 28 St. lav. quando il datore di lavoro, pur libero di scegliere se e con chi negoziare, eserciti la propria libertà negoziale in modo distorto e tale da incidere in modo apprezzabile sulla libertà sindacale.
- Un accordo collettivo aziendale può costituire fonte convenzionale di un obbligo a riaprire il confronto o a trattare secondo buona fede in vista della scadenza e del rinnovo, anche se non impone la conservazione delle clausole pregresse.
- L’interpretazione della volontà negoziale espressa in un accordo aziendale e la valutazione della concreta condotta tenuta al tavolo negoziale sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono normalmente sindacabili in cassazione se la censura si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- La qualificazione di una condotta come antisindacale richiede una valutazione concreta della sua idoneità lesiva delle prerogative sindacali, secondo una fattispecie aperta che può essere integrata da comportamenti diversi purché concretamente pregiudizievoli.
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