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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29741/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di banca che chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento nel livello QD4 dalla data dell'1 gennaio 2008, con conseguente pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva accolto la pretesa sulla base della disciplina collettiva di settore e di un contratto integrativo aziendale, ritenendo provata la sussistenza del requisito numerico delle unità addette alla filiale e riconoscendo anche un ulteriore importo a titolo di somme dovute, quantificate tramite consulenza tecnica d'ufficio. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato l'ammissione in appello di documenti nuovi (fogli presenza), l'assunzione officiosa di un testimone, la pretesa inversione dell'onere della prova, l'omesso esame di discrasie documentali, l'interpretazione del CCNL sul requisito numerico e sulla nozione di addetti stabilmente in organico, il mancato assorbimento di un assegno personale nella quantificazione, e l'asserita ultrapetizione per avere esteso la condanna fino a ottobre 2012 anziché fermarla a luglio 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto legittima, nel rito del lavoro, l'acquisizione in appello di documenti nuovi quando indispensabili ai fini della decisione e in presenza di una base allegatoria e probatoria già emersa in primo grado; ha considerato ammissibile l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, compresa la prova testimoniale, in presenza di significative piste probatorie; ha dichiarato inammissibili le censure ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. perché miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove; ha giudicato inammissibile anche il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché volto a riesaminare il merito istruttorio; ha confermato l'interpretazione del CCNL e del contratto integrativo nel senso che conta il personale 'addetto' all'unità, senza che sia necessaria la stabile appartenenza all'organico o la nomina nominativa dei dipendenti; ha ribadito il principio dell'assorbimento del superminimo, salvo diverso accordo delle parti, rilevando però che nel caso concreto il diverso accordo era stato accertato dal giudice di merito; ha infine dichiarato inammissibile la censura di ultrapetizione per difetto di specificità nella trascrizione dell'atto introduttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della banca alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    nel rito del lavoro la prova/documentazione nuova in appello non è rigidamente preclusa quando il giudice la ritenga ammissibile e indispensabile ai fini della decisione

  • art. 437 c.p.c.

    consente nel giudizio del lavoro l'acquisizione in appello di documenti e l'esercizio di poteri istruttori officiosi, anche fuori dai limiti ordinari, se indispensabili e sorretti da significative piste probatorie

  • art. 244 c.p.c.

    la specificità della prova testimoniale va valutata in relazione al contenuto complessivo degli atti e alle possibilità di precisazione in udienza

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato per contestare la prova testimoniale officiosa in appello, ma la Corte ha ritenuto legittimo l'uso dei poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 425 c.p.c.

    nel rito del lavoro il giudice può disporre d'ufficio ogni mezzo di prova, ove necessario per l'accertamento della verità materiale

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio sulle prove dedotte

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la qualificazione dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che le censure dedotte integrassero effettivamente i vizi prospettati

  • art. 1362 c.c.

    utilizzato nella censura interpretativa del CCNL; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione data dal giudice di merito

  • art. 1363 c.c.

    utilizzato nella censura interpretativa del CCNL; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione sistematica adottata dalla corte territoriale

  • art. 82 CCNL di settore

    interpretato nel senso che, per il superiore inquadramento, è richiesto il requisito dell'essere 'addetti' all'unità e non la stabile appartenenza all'organico o l'indicazione nominativa dei dipendenti

  • art. 85 CCNL di settore

    richiamato con riguardo al superminimo/assegno personale e al suo regime di assorbimento

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo di ultrapetizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la delimitazione della domanda dipende dall'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo, riservata al giudice di merito

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il divieto di nuove prove in appello non opera in termini assoluti: documenti e mezzi istruttori tardivi possono essere ammessi se il giudice li ritiene indispensabili per superare l'incertezza sui fatti costitutivi della domanda, in presenza di una base allegatoria e probatoria già emersa in atti.
  • Il giudice del lavoro può esercitare poteri istruttori officiosi, anche ammettendo una prova testimoniale non formalmente indicata dalle parti, quando dagli atti risultino fatti e piste probatorie sufficientemente delineati per decidere la controversia.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; non è invece deducibile quando si contesta la mera valutazione comparativa delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se la decisione si fonda su prove non introdotte dalle parti o se il giudice dichiara di non osservare la regola di decisione sulle prove dedotte; non basta sostenere che il giudice abbia dato maggior peso a un mezzo istruttorio rispetto ad altri.
  • Nel sindacato di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per rivalutare il materiale probatorio, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente trascurato.
  • Le clausole collettive che subordinano il superiore inquadramento a un requisito numerico devono essere interpretate in base al loro tenore letterale e sistematico: se il testo richiede lavoratori 'addetti' a una unità organizzativa, non è consentito introdurre requisiti ulteriori non previsti, come la stabile appartenenza all'organico o l'indicazione nominativa.
  • Il superminimo individuale è normalmente assorbibile nei miglioramenti retributivi derivanti dal riconoscimento di una qualifica superiore, salvo diverso accordo tra le parti o diversa previsione collettiva; l'accertamento dell'esistenza e della portata di tale deroga è questione di fatto riservata al giudice di merito.
  • La deduzione di ultrapetizione richiede la puntuale riproduzione del contenuto dell'atto introduttivo, poiché i confini della domanda vanno ricostruiti sulla base dell'atto nel suo complesso e non delle sole conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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