Cassazione Civile, Ordinanza n. 29742/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento dichiarato inefficace con precedente sentenza provvisoriamente esecutiva, che aveva ordinato la reintegrazione del lavoratore e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a cinque mensilità. Dopo tale decisione, il lavoratore ha esercitato l'opzione per ottenere l'indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità, e ha chiesto in giudizio la condanna della società al relativo pagamento, non avendo ottenuto spontaneamente la somma. La società ha resistito sostenendo: (i) la mancanza di interesse ad agire, perché il lavoratore avrebbe già avuto un titolo esecutivo; (ii) l'abusivo frazionamento del credito; (iii) l'impossibilità di estendere al nuovo giudizio gli effetti della precedente sentenza non ancora passata in giudicato; (iv) la decadenza dal diritto di opzione, perché la dichiarazione del lavoratore richiamava erroneamente l'art. 18 Statuto dei lavoratori invece del d.lgs. n. 23/2015. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva e condannato la società al pagamento di euro 97.500 oltre accessori e spese. In cassazione la società ha riproposto quattro motivi corrispondenti a tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. Ha escluso che la precedente sentenza costituisse titolo esecutivo per l'indennità sostitutiva, perché quella decisione riguardava solo l'indennità risarcitoria conseguente all'illegittimità del licenziamento e non la successiva opzione del lavoratore. Ha poi negato l'abusivo frazionamento del credito, richiamando il criterio delle Sezioni Unite secondo cui l'abuso sussiste solo se le pretese sono riconducibili al medesimo rapporto di durata e al medesimo ambito oggettivo di giudicato o a fatti costitutivi analoghi, mentre nel caso concreto il lavoratore aveva già rinunciato al precetto prima del secondo giudizio. Ha confermato che non era necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza sul licenziamento per esercitare l'opzione e ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva, essendo sufficiente la sentenza provvisoriamente esecutiva e operando, in caso di riforma, l'effetto caducatorio ex art. 336, comma 2, c.p.c. Infine ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla volontà del lavoratore, precisando che l'erroneo richiamo normativo nella dichiarazione di opzione non elideva la chiara volontà sostanziale di rinunciare alla reintegra e di ottenere l'indennità sostitutiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire non è escluso quando il precedente titolo non comprende la specifica pretesa azionata nel nuovo giudizio.
art. 431 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso sul tema del titolo esecutivo e della provvisoria esecutorietà della sentenza di lavoro.
art. 474 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'esistenza di un titolo esecutivo; la Corte esclude che la precedente sentenza lo fosse per l'indennità sostitutiva.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2015
La Corte valorizza la sostanza della dichiarazione di opzione del lavoratore, ritenendo irrilevante l'erroneo richiamo alla disciplina applicabile.
art. 2909 c.c.
Il giudicato non era necessario per il pagamento dell'indennità sostitutiva, né poteva essere esteso a una statuizione non ancora coperta da giudicato.
art. 282 c.p.c.
La sentenza provvisoriamente esecutiva può produrre effetti prima del giudicato.
art. 336, comma 2, c.p.c.
La riforma o cassazione della sentenza sull'accertamento del diritto travolge la sentenza che abbia deciso sul quantum.
art. 2 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'abuso del frazionamento del credito, ma senza autonoma decisione di accoglimento.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso sull'abuso del frazionamento del credito.
art. 1175 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza; la Corte richiama i principi delle Sezioni Unite sull'abuso del processo.
art. 1375 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 18 l. n. 300 del 1970
Citato nella dichiarazione di opzione del lavoratore; l'errore nel richiamo normativo non ne compromette la validità sostanziale.
Massime di principio
- L'indennità sostitutiva della reintegrazione è un credito distinto dall'indennità risarcitoria riconosciuta per l'illegittimità del licenziamento: se la prima non è compresa nella precedente pronuncia, non può essere azionata come se fosse già coperta da quel titolo.
- L'interesse ad agire sussiste quando il creditore fa valere una pretesa diversa da quella già consacrata in un precedente titolo esecutivo; la mera esistenza di un titolo per un diverso credito non elimina l'interesse alla nuova azione.
- L'abusivo frazionamento del credito ricorre solo se le domande scisse appartengono al medesimo rapporto di durata e al medesimo possibile ambito oggettivo di giudicato, o si fondano su fatti costitutivi analoghi tali da determinare un inutile dispendio processuale.
- L'opzione del lavoratore tra reintegrazione e indennità sostitutiva va valutata in base al contenuto sostanziale della volontà espressa, non al solo richiamo formale della norma sbagliata.
- Per esercitare l'opzione e ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l'inefficacia del licenziamento, quando tale sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
- Se la sentenza che accerta il diritto viene riformata o cassata, gli effetti della sentenza che abbia deciso sul quantum vengono meno ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29737/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29738/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29740/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29741/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29745/2025 del 11/11/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29775/2025 del 11/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →