Sentenza del 03/07/2015 n. 13730 - Corte di Cassazione
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - Violazioni tributarie - Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Disciplina applicabile alle sole violazioni contestate o alle sanzioni irrogate dopo la sua entrata in vigore - Verbale di constatazione notificato anteriormente - Specifica contestazione - Inapplicabilità della nuova disciplina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Campania che aveva annullato le sanzioni tributarie irrogate personalmente a B.R.P. per violazioni IVA, IRPEG e IRAP commesse dalla società nell'anno 2001. La CTR aveva ritenuto applicabile l'art. 7 del d.l. n. 269/2003, poiché la contestazione personale al contribuente risultava notificata nel 2005, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, che attribuisce le sanzioni esclusivamente alla società o all'ente dotato di personalità giuridica. L'Agenzia ha sostenuto invece che il processo verbale di constatazione, notificato l'8 novembre 2002, conteneva già la specifica contestazione delle violazioni e rendeva applicabile la disciplina previgente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il processo verbale di constatazione notificato nel 2002 contenesse una formale e specifica contestazione delle violazioni. Poiché tale contestazione era anteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003, doveva applicarsi la disciplina previgente, inclusa la responsabilità solidale dell'amministratore prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 472/1997. È stata quindi cassata la sentenza della CTR, con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale.
La norma ha introdotto il principio secondo cui le sanzioni tributarie riferite al rapporto fiscale di una società o ente con personalità giuridica gravano esclusivamente su tale soggetto, escludendo la responsabilità personale dell'amministratore.
Art. 7, comma 2, d.l. n. 269/2003
La nuova disciplina si applica qualora le violazioni siano contestate o le sanzioni irrogate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.
La disposizione disciplina la transizione tra il vecchio e il nuovo regime: il momento decisivo è la prima contestazione della violazione o l'irrogazione della sanzione, non la data di commissione dell'illecito né necessariamente quella dell'atto finale.
Art. 7, comma 3, d.l. n. 269/2003
Alle situazioni previste dalla norma non sono più applicabili le regole del d.lgs. n. 472/1997.
Per le violazioni rientranti nel nuovo regime viene esclusa, tra l'altro, la responsabilità solidale dell'amministratore prevista dalla disciplina precedente.
Art. 11, d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472
Responsabilità solidale dell'amministratore, anche di fatto, secondo la disciplina previgente.
La norma continua ad applicarsi quando la violazione sia stata specificamente contestata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 269/2003.
Art. 24, legge 7 gennaio 1929, n. 4
Prevede il processo verbale di constatazione redatto dagli organi accertatori.
Il processo verbale di constatazione può avere contenuto ricognitivo o valutativo e, quando contiene una specifica contestazione delle violazioni, costituisce il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile.
Art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il fatto che il processo verbale di constatazione non sia autonomamente impugnabile non ne esclude la rilevanza quale atto contenente la contestazione della violazione.
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
Termine dilatorio di 60 giorni.
La rilevanza autonoma del processo verbale di constatazione emerge anche dal fatto che esso può far decorrere il termine dilatorio prima dell'emissione dell'atto impositivo.
Art. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La contestazione contenuta nel processo verbale può produrre effetti anche in materia di cause ostative al condono, indipendentemente dall'emissione di un successivo avviso di accertamento.
Massime di principio
- Nell'applicazione di una disciplina sanzionatoria transitoria, occorre verificare la data della prima contestazione specifica della violazione, non soltanto la data dell'atto conclusivo o della successiva contestazione personale.
- Un processo verbale di constatazione può valere come contestazione ai fini del regime transitorio se descrive in modo specifico le violazioni e le riferisce al contribuente, anche se non è autonomamente impugnabile.
- Se la violazione è stata specificamente contestata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, resta applicabile il regime precedente, compresa l'eventuale responsabilità dell'amministratore.
- La data di commissione della violazione non è necessariamente decisiva: una violazione commessa prima della riforma può essere soggetta al nuovo regime se, alla data di entrata in vigore, non era ancora stata contestata.
- Per stabilire il soggetto responsabile di una sanzione tributaria societaria è quindi essenziale esaminare il contenuto e la data di notifica del primo atto con cui l'Amministrazione ha formalmente contestato l'illecito.
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