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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 2968 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Società cancellata dal Registro Imprese - Difetto di legittimazione passiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di liquidazione è nullo perché emesso e notificato nei confronti di un soggetto ormai estinto. La nullità è rilevabile d'ufficio in ogni grado del giudizio. L'Amministrazione non può considerare l'ex liquidatore come semplice rappresentante processuale della società cancellata, ma deve eventualmente agire nei confronti dei soggetti legittimati secondo le specifiche condizioni previste dall'art. 2495 c.c.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'atto impositivo è stato notificato a una società già cancellata dal Registro delle imprese alla data della notifica. In seguito alla cancellazione, la società si estingue e perde la soggettività giuridica e, quindi, la legittimazione processuale sia attiva sia passiva. L'atto non può pertanto essere validamente notificato alla società estinta neppure in persona dell'ex liquidatore. L'eventuale responsabilità del liquidatore può essere fatta valere autonomamente solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge, in particolare quando il mancato pagamento dei creditori sociali sia dipeso da sua colpa.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

    La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società. Dopo tale momento, la società non può essere destinataria di atti né stare validamente in giudizio; eventuali pretese verso i liquidatori richiedono un'azione distinta e la prova della loro colpa.

  • Art. 4 del d.lgs. n. 6/2003

    La riforma societaria ha modificato l'art. 2495 c.c., rendendo esplicito che la cancellazione dal Registro delle imprese comporta l'estinzione immediata della società.

Massime di principio

  • Prima di notificare un atto a una società, occorre verificare se essa risulti ancora iscritta nel Registro delle imprese: una società già cancellata non ha più legittimazione passiva.
  • La notifica dell'atto alla società estinta, anche presso l'ex liquidatore, non sana il difetto di legittimazione e può comportare la nullità dell'atto.
  • L'ex liquidatore non può essere considerato automaticamente il rappresentante della società estinta; un'eventuale responsabilità personale deve essere contestata con un'azione specifica e provata secondo i presupposti di legge.
  • Il difetto derivante dall'estinzione della società può essere rilevato d'ufficio dal giudice anche in ogni grado del giudizio.

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