Sentenza del 03/07/2015 n. 2981 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Accertamento sintetico - Redditometro - Coefficienti di moltiplicazione - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittimo l'utilizzo automatico dei coefficienti del 1992 per gli anni 2007-2008, in quanto idonei a produrre risultati non conformi alla realtà economica del periodo accertato. L'accertamento redditometrico deve invece fondarsi su elementi concretamente riferibili alla capacità contributiva del contribuente e su una ricostruzione aderente alla realtà, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sui coefficienti di moltiplicazione previsti dai decreti ministeriali del 1992. Tali coefficienti, risalenti a un periodo precedente, non sarebbero stati idonei a rappresentare la reale e concreta capacità contributiva né la propensione media al risparmio negli anni d'imposta 2007-2008, determinando una ricostruzione del reddito astratta e non adeguatamente rapportata alla situazione effettiva del contribuente.
Norme richiamate
Decreti ministeriali del 1992 sul redditometro
I coefficienti di moltiplicazione previsti dai decreti non possono essere applicati in modo automatico e indifferenziato a periodi d'imposta molto successivi, se non risultano idonei a rappresentare la concreta capacità contributiva e la propensione al risparmio del periodo considerato.
Disciplina dell'accertamento sintetico e redditometrico
La ricostruzione sintetica del reddito deve essere collegata a elementi e circostanze concretamente riferibili al contribuente e deve rispettare il principio di capacità contributiva, evitando risultati meramente astratti o fondati su parametri non attuali.
Massime di principio
- Nel contestare un accertamento redditometrico occorre verificare se i coefficienti utilizzati siano aggiornati e coerenti con il periodo d'imposta accertato.
- L'applicazione di parametri presuntivi non è automaticamente illegittima, ma deve condurre a una stima plausibile e concreta della capacità contributiva individuale.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che i coefficienti producono risultati sproporzionati, astratti o non compatibili con la propria situazione economica e con il contesto storico del periodo.
- L'Amministrazione finanziaria deve considerare il contraddittorio e gli elementi concreti forniti dal contribuente, senza limitarsi all'applicazione meccanica dei coefficienti.
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