Cassazione Civile, Ordinanza n. 31653/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di molteplici contratti a tempo determinato stipulati tra una lavoratrice e un'azienda sanitaria provinciale. La lavoratrice ha agito davanti al giudice del lavoro chiedendo: l'accertamento dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, ha riformato integralmente la decisione, respingendo le pretese della lavoratrice. In Cassazione, la ricorrente ha proposto un unico motivo denunciando violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la clausola 5 della direttiva, in assenza di un adeguato sistema sanzionatorio interno contro l'abuso dei contratti a termine, consentirebbe al giudice di individuare e riconoscere una misura sanzionatoria idonea. L'azienda sanitaria ha resistito eccependo l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nei termini di legge, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della doglianza sul contratto a termine, perché ha ritenuto fondata l'eccezione della resistente. Ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi degli artt. 366 e 369 c.p.c., rilevando che la ricorrente non aveva depositato la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notifica telematica e i connessi messaggi PEC/ricevute. La Corte ha precisato che tale deposito è necessario per consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione, e ha escluso che il ricorso potesse ritenersi procedibile per la c.d. prova di resistenza, poiché dalla stessa narrazione risultava che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente, la lavoratrice è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma sostanziale invocata dalla ricorrente per contestare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego, ma la Corte non ne affronta il merito, perché definisce il ricorso improcedibile.
Direttiva UE n. 1999/70/CE
È richiamata dalla ricorrente per sostenere che la clausola 5 imponga misure preventive e sanzionatorie contro l'abuso del contratto a termine; la Corte non esamina la censura nel merito per improcedibilità del ricorso.
È la base formale della censura di violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
È richiamato dalla resistente a fondamento dell'eccezione di improcedibilità per difetto di deposito della documentazione necessaria.
La Corte ribadisce che il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è requisito imposto a pena di improcedibilità, funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione.
È menzionato per il procedimento camerale in Cassazione.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione è condizione di procedibilità del ricorso quando la sentenza risulti notificata, perché consente il controllo della tempestività dell'impugnazione.
- Se la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare anche la documentazione relativa alla notificazione telematica, inclusi il messaggio PEC e le ricevute, non essendo sufficiente il solo richiamo nel ricorso alla data di notifica.
- La mancanza della documentazione prescritta non è superata dalla presenza della relata nel fascicolo di ufficio o nella produzione della controparte solo se, nel caso concreto, essa effettivamente non risulta dagli atti disponibili; in difetto, il ricorso è improcedibile.
- La c.d. prova di resistenza non salva il ricorso quando dallo stesso atto emerga che la notificazione dell'impugnazione è avvenuta oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., poiché in tal caso manca comunque la possibilità di verificare la tempestività nei termini richiesti dalla legge.
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