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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26518/2025 del 01/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo ex art. 50 CCII contro il decreto del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso ex art. 37 CCII presentato da un ex socio della società per ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale aveva ritenuto non provato il maggior credito vantato dall'istante a titolo di liquidazione della quota sociale, in quanto il relativo credito era ancora sub iudice in altro giudizio, nel quale si doveva accertare anche la natura di precedenti versamenti effettuati dai soci. La Corte d'appello, in sede di reclamo, ha invece dichiarato aperta la liquidazione giudiziale e rimesso gli atti al tribunale. La società ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 6 l.f. e dell'art. 2697 c.c., oltre a difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva dell'ex socio, sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo sufficiente alla sola esistenza di un credito contestato e sub iudice; 2) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione contraddittoria e violazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., 2909 c.c., 112, 115, 116 e 277 c.p.c., lamentando l'erronea inversione dell'onere della prova e l'assenza di prova del credito; 3) violazione degli artt. 2, 49 e 121 CCII e omesso esame di fatti decisivi in tema di insolvenza, sostenendo che la motivazione non avesse considerato le ragioni e i documenti contrari alla richiesta e il rilievo della pandemia come causa delle difficoltà economiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo assorbito il terzo. Ha affermato che, ai fini della legittimazione del creditore istante nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, non basta che il credito sia soltanto contestato o sub iudice: il giudice deve svolgere un accertamento incidentale e sommario dell'effettiva esistenza del credito, valutando le allegazioni e produzioni di entrambe le parti. Poiché la Corte d'appello si era limitata a ritenere sufficiente la mera contestazione del credito per fondare la legittimazione attiva, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché effettui tale verifica incidentale e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37 CCII

    la domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale può essere proposta da uno o più creditori, ma la loro legittimazione richiede comunque una verifica incidentale dell'effettiva esistenza del credito quando sia contestato.

  • art. 49 CCII

    richiamato nel provvedimento impugnato quale norma sui provvedimenti conseguenti all'apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 50 CCII

    richiamato come norma sul reclamo contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del creditore istante.

  • art. 6 l.f.

    richiamato in via interpretativa quale disposizione corrispondente all'art. 37 CCII; la Corte ne ribadisce l'interpretazione secondo cui non serve un accertamento pieno e definitivo del credito, ma non è sufficiente la mera allegazione o probabilità del credito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che la sola contestazione del credito consenta di prescindere dall'accertamento incidentale del suo fondamento.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso a sostegno della doglianza sulla tutela del diritto di difesa.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non assunto come decisivo dalla Corte nella ratio decidendi.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso con riferimento al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, senza assorbire la decisione di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione al libero convincimento del giudice nella valutazione probatoria.

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza rilievo autonomo nella ratio.

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro dei motivi di ricorso per cassazione invocati dalla società ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come profilo di carenza di interesse ad agire.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, la legittimazione del creditore istante non richiede l'accertamento pieno, definitivo ed esecutivo del credito, ma impone comunque una verifica incidentale e sommaria della sua effettiva esistenza quando essa sia contestata dal debitore.
  • La mera allegazione di essere creditore, o la semplice circostanza che il credito sia sub iudice, non basta da sola a fondare la legittimazione attiva: il giudice deve esaminare le allegazioni e le produzioni di entrambe le parti e motivare sulla sussistenza del credito in via incidentale.
  • Quando il preteso credito sia già stato oggetto di precedente accertamento o di altro giudizio pendente, il giudice può discostarsene solo con adeguata considerazione delle ragioni di eventuali anomalie o delle specifiche contestazioni, non potendo sostituire a tale esame una formula apodittica.
  • In sede di reclamo o di apertura della procedura concorsuale, la contestazione dell'an o del quantum del credito attiva il potere-dovere del giudice di verificarne incidenter tantum il fondamento, senza che sia sufficiente una valutazione meramente probabilistica o dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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