Sentenza del 29/07/2016 n. 15880 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002. La contribuente sosteneva che la cartella di pagamento fosse stata definita mediante condono, pur non avendo corrisposto tutte le rate previste. L'Agenzia ha contestato tale conclusione, sostenendo che il mancato pagamento integrale impedisse il perfezionamento della definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso di D. s.r.l. limitatamente alla pretesa definizione ai sensi dell'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002. Ha stabilito che il pagamento incompleto delle rate impedisce il perfezionamento del condono. È rimasta ferma, invece, la statuizione della Commissione Tributaria Provinciale relativa allo sgravio degli importi duplicati nella cartella, non essendo stata impugnata in appello. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate, mentre D. s.r.l. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 14.651,79 oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate consente la definizione mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi, o dei soli interessi in caso di mero ritardo, senza sanzioni.
La disposizione configura un condono clemenziale e non premiale. Il suo perfezionamento è subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto; il pagamento della sola prima rata, seguito dal mancato pagamento delle rate successive, non è sufficiente.
Legge n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16
Le diverse forme di condono previste da tali disposizioni hanno natura premiale e, secondo la disciplina specifica applicabile, possono produrre effetti anche in assenza di adempimento integrale. Tuttavia, tali previsioni eccezionali non possono essere applicate analogicamente al condono previsto dall'art. 9-bis.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Nel caso dell'art. 9-bis non è necessaria un'ulteriore attività di liquidazione per determinare il debito, poiché l'importo è già indicato nella dichiarazione integrativa. Per questo il pagamento integrale costituisce condizione essenziale della definizione.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È stata dedotta la violazione o falsa applicazione della legge come motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale dell'imposta e degli interessi già determinati, occorre verificare il pagamento integrale di tutte le rate entro i termini previsti: il versamento parziale normalmente non perfeziona il condono.
- Le norme sui condoni sono eccezionali e non possono essere estese per analogia da una tipologia di definizione a un'altra; è quindi necessario individuare la specifica disposizione applicabile.
- Il mancato perfezionamento del condono lascia ferma la pretesa tributaria originaria, salvo contestazioni autonome e distinte, come errori materiali o duplicazioni di importi nella cartella.
- Le questioni non impugnate tempestivamente nei gradi precedenti possono consolidarsi e restare ferme anche quando la sentenza venga cassata per altri motivi.
- In caso di pagamento rateale, è opportuno conservare la prova di ogni versamento e verificare puntualmente scadenze, importi e condizioni previste dalla legge, perché l'inadempimento di una rata può far perdere gli effetti della definizione.
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