Cassazione Civile, Ordinanza n. 04416/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Sicilia che, in riforma parziale della decisione di primo grado e accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva ritenuto legittimo un accertamento fiscale fondato su indagini bancarie. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c., violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d) e comma 3, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le indagini bancarie non potessero essere svolte nei confronti di un soggetto non titolare di reddito d'impresa. Con il secondo motivo, in via subordinata e ex art. 360, n. 5 c.p.c., ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè di alcuni movimenti bancari in entrata e in uscita che, secondo la sua prospettazione, sarebbero stati estranei a fatti imponibili e già supportati da prova. La Corte ha rilevato che la CTR aveva accertato la mancata prova contraria da parte del contribuente e che il ricorso non ricostruiva adeguatamente il percorso dei gradi di merito, limitandosi a richiamare le rubriche dei vizi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si estende alla generalità dei contribuenti, non solo ai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo; tuttavia, per i prelevamenti la presunzione opera nei soli confronti degli imprenditori, mentre per i versamenti opera verso tutti i contribuenti, i quali possono superarla provando che tali somme siano state considerate nella determinazione del reddito imponibile oppure che siano irrilevanti fiscalmente. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato l'assenza di prova contraria, e il ricorso difettava anche di autosufficienza. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato non idoneo a integrare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché il fatto storico era stato comunque esaminato dal giudice di merito, anche se non tutte le risultanze istruttorie erano state singolarmente confutate. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; nel caso è stata evocata per censurare l'applicazione delle norme sull'accertamento bancario.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo; non è configurabile quando il fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se non tutte le prove siano state esaminate analiticamente.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Le risultanze dei conti bancari fondano una presunzione legale di maggior reddito; la Corte ribadisce che essa opera per la generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti rilevano solo per i titolari di reddito d'impresa.
L'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche rinvia al meccanismo presuntivo dell'art. 32, confermandone l'applicabilità anche ai contribuenti non imprenditori.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Norma evocata dal ricorrente per contestare la legittimità dell'accertamento; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva.
art. 39, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Norma evocata dal ricorrente nel medesimo motivo sulla disciplina dell'accertamento; la Corte conferma la legittimità dell'utilizzo delle indagini bancarie secondo il sistema presuntivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La presunzione legale desumibile dalle movimentazioni bancarie si applica alla generalità dei contribuenti per i versamenti; i prelevamenti, invece, hanno efficacia presuntiva nei soli confronti dei titolari di reddito d'impresa.
- Il contribuente può vincere la presunzione bancaria dimostrando che le somme sono state considerate nella determinazione del reddito imponibile oppure che sono fiscalmente irrilevanti.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice di merito, anche se la sentenza non dà conto di tutte le singole risultanze istruttorie.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi censura la decisione deve indicare in modo compiuto i fatti processuali e i passaggi dei gradi di merito rilevanti per la critica proposta.
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