Cassazione Civile, Ordinanza n. 01379/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2005 fondato su incrementi patrimoniali pari a euro 2.300.000, relativi all'acquisto, con atto pubblico dell'8 dicembre 2005, del 25% del capitale sociale di una società immobiliare, a fronte di un reddito dichiarato pari a zero. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che, sulla base di esiti del procedimento penale concluso con assoluzione dubitativa, della documentazione prodotta, delle dichiarazioni del socio cedente e di una controdichiarazione autenticata, fosse fornita la prova contraria alla presunzione di capacità contributiva ex art. 38 d.P.R. 600/1973, valorizzando anche la simulazione relativa della dichiarazione circa il pagamento delle quote. L'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2721, 2722, 2724 e 2728 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, e cioè che il socio cedente aveva comunque dichiarato la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione e aveva versato l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota ex art. 2 d.l. 282/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non colpiva puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava anche sul giudicato penale assolutorio come elemento di riscontro delle altre prove; ha inoltre osservato che, comunque, la questione della prova contraria nell'accertamento sintetico non va ricondotta ai limiti civilistici della prova della simulazione, e che qui non era rilevante l'opponibilità all'erario dell'atto dissimulato, poiché la cessione delle quote era considerata come fatto indice di capacità contributiva e non per i suoi effetti negoziali o per una diretta rilevanza tributaria dell'atto. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse omesso di esaminare un fatto storico decisivo: il versamento dell'imposta sostitutiva e la dichiarazione di plusvalenza da parte del cedente, circostanze idonee a incidere sull'attendibilità della ricostruzione difensiva. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina l'accertamento sintetico e pone a carico del contribuente l'onere di fornire prova contraria alla presunzione di capacità contributiva desunta da incrementi patrimoniali e altri indici di spesa.
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la Corte osserva che nel caso concreto la valutazione della prova contraria nell'accertamento sintetico non coincide con i limiti civilistici sulla simulazione.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dei limiti alla prova della simulazione; la Corte ne esclude la pertinenza rispetto alla fattispecie di accertamento sintetico.
richiamato dalla ricorrente sui limiti probatori della simulazione, ma ritenuto non conferente dalla Corte nel giudizio sull'accertamento sintetico.
richiamato dalla ricorrente; la Corte ne ritiene non decisiva l'applicazione nella controversia, perché il tema non è l'opponibilità dell'atto dissimulato all'erario.
richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non lo assume come parametro risolutivo del caso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura della ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte richiama il perimetro del vizio come riformulato nel 2012.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento processuale della sua deduzione, ai fini del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. quale requisito di specificità del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di fatto decisivo.
richiamato come base del versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione della quota da parte del socio cedente, fatto ritenuto decisivo e non esaminato dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio contro un accertamento sintetico, la prova contraria del contribuente va valutata in rapporto alla presunzione di capacità contributiva e non secondo i limiti civilistici propri della prova della simulazione tra le parti del negozio.
- La questione della opponibilità all'erario dell'atto dissimulato può essere non pertinente quando l'atto di trasferimento è considerato solo come fatto indice di capacità contributiva e non per i suoi effetti negoziali o fiscali diretti.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione si fonda su una pluralità di argomenti autonomi.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste quando il giudice di merito omette l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico è stato comunque considerato.
- Nel ricorso per cassazione il fatto storico omesso deve essere indicato in modo specifico, insieme al dato da cui risulta, al momento in cui è stato discusso e alla sua decisività.
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