Cassazione Civile, Ordinanza n. 04783/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La professionista aveva assistito cinque diversi soggetti in altrettanti procedimenti per equa riparazione, sia nella fase monitoria sia nella fase di opposizione; i procedimenti erano stati riuniti solo davanti al collegio nella fase di opposizione. La Corte d'appello, accogliendo l'opposizione, aveva determinato l'equo indennizzo spettante a ciascun ricorrente e liquidato le competenze professionali in favore dell'avvocata dichiaratasi antistataria. L'interessata ha proposto ricorso per cassazione in proprio, deducendo violazione degli artt. 36 Cost., 132 c.p.c., 2233 c.c. e d.m. n. 55/2014, sostenendo che il compenso era esiguo: a suo dire, per la fase monocratica avrebbe dovuto essere liquidato separatamente per ciascuna parte assistita e, per la fase di opposizione, il compenso avrebbe dovuto essere aumentato del 30% per ciascun assistito oltre il primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la professionista non fosse legittimata a impugnare in proprio la sola adeguatezza della liquidazione delle spese, poiché, secondo il principio richiamato, il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte nel giudizio di impugnazione soltanto se la sentenza non si sia pronunciata sull'istanza di distrazione, l'abbia respinta, oppure se il gravame investa proprio tale pronuncia; quando invece l'impugnazione riguarda soltanto l'entità della liquidazione, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte assistita. Non essendovi costituzione dell'intimato, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro della denunciata esiguità del compenso professionale, ma non applicato dalla Corte per difetto di legittimazione del ricorrente
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione alla motivazione del decreto
richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso del professionista
richiamato dal ricorrente quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto, quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come base per il quantum dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese processuali può impugnare in proprio solo quando il gravame riguardi la pronuncia sulla distrazione oppure quando il giudice non abbia deciso sull'istanza o l'abbia respinta.
- Se l'impugnazione concerne esclusivamente l'adeguatezza o la misura della liquidazione delle spese, la legittimazione all'impugnazione spetta soltanto alla parte rappresentata e non al difensore antistatario.
- In presenza di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, il giudice dà atto, se ne ricorrono i presupposti temporali e normativi, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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