Cassazione Civile, Ordinanza n. 34435/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande di un cittadino nigeriano dirette all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il richiedente proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale con tre motivi. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un profilo preliminare ostativo: la procura speciale apposta in calce al ricorso era stata conferita dopo il deposito del decreto impugnato, ma il difensore aveva autenticato la firma senza certificare espressamente che la data del rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione resa da Cass. S.U. n. 15177 del 2021. La Corte ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2022, che aveva ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma. In difetto di tale certificazione, il ricorso è stato ritenuto inammissibile senza esame dei motivi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura speciale per proporlo non rispettava il requisito formale della certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato. Non essendovi costituzione difensiva del Ministero, la Corte non ha pronunciato sulle spese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa data deve essere certificata dal difensore
La norma, come interpretata dalle Sezioni Unite, richiede un requisito formale speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale: la procura deve contenere espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento e il difensore deve certificarla, oltre ad autenticare la firma.
Richiamato come parametro ordinario, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce una disciplina speciale più rigorosa sulla procura.
Richiamato come norma generale in materia di procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale dell'art. 35-bis.
Cass. S.U. n. 15177 del 2021
Ha stabilito che, nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve recare la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, pena l'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 13 del 2022
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui impone la specifica certificazione della data di rilascio della procura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso provvedimenti in materia di protezione internazionale, la procura speciale al difensore deve rispettare un requisito formale rafforzato: non basta l'autenticazione della firma, ma occorre la certificazione espressa della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La mancanza della certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del decreto comporta l'inammissibilità del ricorso, senza che la Corte possa esaminare i motivi di merito.
- L'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 costituisce disciplina speciale rispetto alle regole generali sulla procura per il ricorso per cassazione contenute negli artt. 83 e 365 c.p.c.
- Quando il resistente non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali; resta però applicabile, in caso di inammissibilità, il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
- rami
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