Cassazione Penale, Ordinanza n. 14149/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza della corte d'appello, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze definitive riferite a reati associativi: una per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e una per associazione di tipo mafioso. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 125, 178 e 671 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo che i fatti sarebbero espressione del medesimo fenomeno associativo, sebbene giudicati in distinti processi, e che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato tale unitarietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il vincolo della continuazione tra plurime ipotesi associative può essere riconosciuto solo all'esito di una specifica indagine sulla natura delle associazioni, sulla loro concreta operatività, sulla continuità temporale, sui programmi e sulla tipologia della compagine; non basta la mera natura permanente del reato associativo o l'omogeneità del titolo di reato. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva svolto un'analisi approfondita dei singoli fatti e delle loro modalità, con motivazione logica, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva; il suo accoglimento richiede una verifica fattuale specifica sull'unitarietà del disegno criminoso tra i reati.
Richiamato come parametro di motivazione dell'ordinanza impugnata.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Indica i vizi dedotti in cassazione, rispettivamente di violazione di legge e di mancanza/illogicità della motivazione.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Reato associativo in materia di stupefacenti oggetto di una delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.
Reato associativo di tipo mafioso oggetto dell'altra sentenza posta a base dell'istanza di continuazione.
Massime di principio
- La continuazione tra reati associativi già giudicati in procedimenti distinti non può essere riconosciuta in via automatica sulla sola base della natura permanente dei reati o dell'omogeneità del titolo incriminatore.
- È necessario un accertamento specifico sulla natura delle diverse associazioni, sulla concreta operatività, sulla continuità nel tempo, sui programmi operativi perseguiti e sulla tipologia della compagine criminale.
- La mera contiguità geografica e cronologica delle condotte o la loro tendenziale omogeneità non bastano a dimostrare l'esistenza di un unico disegno criminoso.
- Quando il giudice dell'esecuzione effettua una valutazione fattuale approfondita e logicamente coerente, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione se il ricorso mira solo a una rivalutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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