Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14134/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il condannato, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la sua istanza diretta a ottenere la revoca del provvedimento del 10 giugno 2019 con cui era stata revocata la precedente concessione dell'indulto. Il ricorso deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., con riferimento agli artt. 81 c.p. e 1 della legge n. 241 del 2006. La tesi difensiva sosteneva che, pur muovendo dal principio secondo cui, ai fini della revoca dell'indulto nel caso di continuazione, occorre individuare i singoli reati e le relative pene per verificare il superamento del limite previsto per la revoca di diritto, il giudice non avrebbe poi compiuto tale verifica in concreto. Con memoria, la difesa ha ribadito che il reato posto a base della revoca non potrebbe considerarsi, per effetto del sopravvenuto vincolo della continuazione, come commesso successivamente alla concessione del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la revoca dell'indulto era stata disposta perché il condannato, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 e dopo la concessione del beneficio, aveva commesso un ulteriore delitto non colposo, costituito da tentata rapina aggravata, per il quale era intervenuta condanna a pena detentiva superiore a due anni. Tale situazione rientra nel meccanismo di revoca di diritto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006. La Corte ha inoltre ribadito che i reati uniti in continuazione conservano la loro individualità ai fini considerati, sicché il riconoscimento della continuazione non incide sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell'indulto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    vizio ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    La doglianza è stata formulata come deduzione di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che non scardinasse correttamente la base giuridica della decisione impugnata.

  • art. 81 c.p.

    È stato richiamato dalla difesa in relazione al vincolo della continuazione; la Corte ha ribadito che la continuazione non elimina l'autonomia dei singoli reati ai fini della revoca dell'indulto.

  • art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241

    il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni

    La norma è stata applicata nel senso che la revoca opera automaticamente quando, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, il beneficiario commette un delitto non colposo e riporta condanna a pena detentiva almeno pari a due anni.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, rileva la commissione, entro il termine quinquennale previsto, di un delitto non colposo seguito da condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, essendo tale presupposto sufficiente a determinare la revoca di diritto del beneficio.
  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati non fa venir meno l'autonoma considerazione dei singoli fatti-reato quando occorra verificare i presupposti della revoca dell'indulto; la continuazione non neutralizza gli effetti sfavorevoli derivanti dalla commissione del nuovo reato nel periodo rilevante.
  • Nel giudizio di legittimità, una censura che si limiti a reiterare le medesime doglianze già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione non è idonea a superare la motivazione impugnata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.