Cassazione Penale, Ordinanza n. 14137/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte d'appello di Ancona ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a un soggetto condannato per un reato in materia di stupefacenti, ritenendo che egli avesse riportato, entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio, una nuova condanna irrevocabile per altro reato in materia di stupefacenti, con pena tale che, cumulata a quella già sospesa, superava i limiti di legge. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione agli artt. 666 e 674 c.p.p. nonché agli artt. 168, comma 1, e 175 c.p. La difesa sosteneva una lettura delle norme incompatibile con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, contestando la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza difensiva si ponesse in evidente conflitto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata, poiché la revoca del beneficio della sospensione condizionale operava di diritto in presenza di un nuovo delitto commesso entro il periodo di sospensione e di una pena complessiva eccedente i limiti di legge. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Indicato come base dei reati per i quali era stata pronunciata la condanna originaria e la successiva condanna ostativa alla permanenza del beneficio.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Norma processuale invocata nel ricorso per denunciare errori di diritto, vizi di motivazione e vizi della motivazione dell'ordinanza impugnata.
artt. 666 e 674 c.p.p.
Richiamati dalla difesa per sostenere l'illegittimità della decisione di revoca del beneficio in sede esecutiva/incidente di esecuzione.
art. 168, comma 1, c.p.
Richiamato per contestare i presupposti della revoca della sospensione condizionale della pena.
art. 175 c.p.
Richiamato dalla difesa, ma nel testo non è esplicitata una specifica lettura della disposizione da parte della Corte.
art. 163 c.p.
La Corte lo richiama per affermare che la revoca opera quando la nuova pena, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti normativi previsti per la sospensione condizionale.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui, salvo elementi contrari, all'inammissibilità consegue anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto quando, entro il periodo di sospensione decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, intervenga una nuova condanna per un delitto e la pena complessivamente considerata superi i limiti di legge.
- In sede di legittimità, non è censurabile con successo una decisione che applichi in modo conforme al dato normativo un automatismo revocatorio del beneficio, se il ricorso si fonda su una ricostruzione incompatibile con la disciplina applicabile e con la giurisprudenza consolidata.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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