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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14135/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputati per detenzione illegale di arma comune da sparo con munizionamento di provenienza illecita, occultata nell'abitazione, e, per uno solo di essi, per resistenza a pubblico ufficiale per avere usato violenza e minaccia contro gli operanti intervenuti per eseguire una perquisizione domiciliare. In cassazione la difesa deduceva tre censure: omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; violazione dell'art. 41 T.U.L.P.S. e degli artt. 337 e 393-bis c.p.; violazione dell'art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, degli artt. 192 e 352 c.p.p. e degli artt. 13 e 14 Cost. In sostanza, si sosteneva che la condotta non potesse integrare la resistenza a pubblico ufficiale perché mancavano i presupposti di legittimità della perquisizione, e che la ricostruzione dei fatti fosse errata o comunque non adeguatamente motivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà dirette a contestare il merito della ricostruzione fattuale e a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di prova, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che le censure riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione logica, congrua e non contraddittoria; quanto all'art. 41 T.U.L.P.S., la relativa censura non era stata neppure dedotta in appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974

    richiamati come base normativa della contestazione per la detenzione illegale di arma e munizioni; il testo non specifica ulteriormente il contenuto applicato

  • art. 648 c.p.

    richiamato per la provenienza illecita dell'arma, qualificata come provento di furto

  • art. 337 c.p.

    richiamato per la condotta di violenza e minaccia contro i pubblici ufficiali intervenuti per eseguire la perquisizione

  • art. 393-bis c.p.

    evocato dalla difesa tra le norme asseritamente violate; dal testo non emerge un'applicazione di merito della disposizione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    invocato per dedurre vizio di motivazione

  • art. 41 T.U.L.P.S.

    evocato dalla difesa per contestare i presupposti della perquisizione; la Corte osserva che la relativa censura non era stata dedotta in appello

  • art. 41 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    norma richiamata dalla difesa in relazione alla legittimità della perquisizione domiciliare

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di valutazione della prova

  • art. 352 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di perquisizione

  • artt. 13 e 14 Cost.

    richiamati dalla difesa a sostegno della doglianza sulla perquisizione domiciliare

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che, sotto la veste di vizio di motivazione o violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali già scrutinati dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua, logica e non contraddittoria, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
  • La doglianza relativa alla pretesa illegittimità degli atti presupposti dell'intervento della polizia, se non devoluta nei gradi di merito o comunque formulata in modo assertivo e aspecifico, non è idonea a scalfire la decisione impugnata in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeUso di atto falsoDetenzione di armi
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la fede pubblicaArmi
IstitutiInutilizzabilità della prova

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