Cassazione Penale, Ordinanza n. 14136/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell’art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, con pena di venti giorni di arresto. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente. In particolare ha contestato la verifica dell’appartenenza del soggetto a una delle categorie previste dalla normativa e l’affermazione della concreta pericolosità sociale, sostenendo che il foglio di via obbligatorio fosse stato emesso sulla base di meri precedenti di polizia e della semplice presenza in un luogo, senza adeguata dimostrazione dei presupposti. Ha inoltre lamentato che la Corte territoriale non si fosse confrontata con i motivi di gravame e ha insistito, con memorie, per l’assegnazione alla Sezione competente e per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero soltanto a una rivalutazione del fatto e degli elementi istruttori, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione dettagliata e non manifestamente illogica, sia in punto di elemento oggettivo sia di elemento soggettivo del reato, evidenziando la congruità del provvedimento del Questore fondato su diversi precedenti di polizia e su violazioni in materia di stupefacenti, oltre al comportamento tenuto dal soggetto, sorpreso in zona di spaccio e intento a nascondersi alla vista degli operanti. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma incriminatrice ritenuta applicabile al caso concreto; la Corte dà atto della condanna già pronunciata per la sua violazione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato come parametro del ricorso per dedurre inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come parametro del ricorso per dedurre vizio di motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale o una diversa lettura degli elementi di prova, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia assente, meramente apparente o affetta da radicali illogicità; non basta contrapporre alla decisione una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi del provvedimento applicativo della misura o del reato, quando già adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante censure meramente fattuali.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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