Cassazione Penale, Sentenza n. 28391/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/06/2021 che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP il 17/04/2021. Le censure hanno riguardato: (1) l'inutilizzabilità delle intercettazioni (autorizzate in altro procedimento) e la loro estensione per connessione ex art.12 lett.c) c.p.p.; (2) l'indeterminatezza e la carenza di indizi circa i ruoli attribuiti allo Ziccardi (amministratore di fatto e consulente fiscale/contabile della "EXIT.IT s.r.l."); (3) la mancata applicazione motivata dell'aggravante di cui all'art.13‑bis d.lgs.74/2000; (4) il ruolo nello schema di "frode carosello" (art.10‑quater d.lgs.74/2000); (5) l'insussistenza di gravi indizi per il reato associativo (art.416 c.p.); (6) l'assenza di esigenze cautelari concrete e l'illogicità della valutazione del rischio di reiterazione; (7) la mancata considerazione dell'idoneità di misure alternative agli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato o inammissibile. In particolare: il primo motivo (intercettazioni) è stato dichiarato inammissibile perché il Tribunale ha correttamente ritenuto la connessione tra delitto associativo e delitti tributari e l'ammissibilità delle captazioni; gli altri motivi (ruolo dello Ziccardi, aggravanti, contributo alla frode, prova dell'associazione e esigenze cautelari) sono stati esaminati e ritenuti non fondati o manifestamente infondati in ragione della motivazione del tribunale del riesame, che ha desunto gravi indizi dalla documentazione contabile, dalle intercettazioni, dal sequestro di denaro e dalla rete di relazioni tra i coindagati. La Corte ha confermato la correttezza della motivazione del giudice di merito sull'esistenza di gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e inidoneità di misure meno afflittive), rilevando che la motivazione era adeguata ai canoni di logica e diritto. Il ricorso è quindi respinto.
Norme richiamate
artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
Norme sull'utilizzabilità delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto che la connessione tra reato associativo e reati tributari consentisse l'estensione delle captazioni autorizzate, considerandone dunque utilizzabili i contenuti ai fini delle accuse
Divieto di utilizzazione delle intercettazioni in alcuni limiti: la Corte ha valutato che i limiti di ammissibilità non impedivano l'uso qui contestato in presenza della connessione e dell'entità delle sanzioni per i reati‑fine
art. 12 lett. c) cod. proc. pen.
Consente il riconoscimento della connessione tra reati per estendere utilizzabilità e autorità di indagine; applicata per collegare delitto associativo e reati tributari
Delitto di associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che gli elementi (intercettazioni, sequestro di denaro, rete di relazioni e attività contabili) costituissero gravi indizi di partecipazione all'associazione
artt. 2, 8, 10 quater, 13‑bis d.lgs. 74/2000
Norme tributarie relative alle frodi fiscali e alle aggravanti per il ruolo di consulente: la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante dell'art.13‑bis ove il professionista fornisce modelli fraudolenti complessi e abituali, e ha ritenuto sussistente il contributo specifico (anche ai sensi dell'art.10‑quater per frodi tipo "carosello")
Citato in doglianza (riguardo a false comunicazioni societarie); dalla sentenza emerge che le doglianze non hanno dimostrato l'insussistenza degli indizi contabili richiamati dal giudice
art. 274 lett. c), 275, 290 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari e la scelta della misura: la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione, la gravità e l'inidoneità di misure meno afflittive
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Richiesta di indicazione delle ragioni per cui gli elementi indiziari giustificano esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia fornito spiegazioni sufficienti e argomentate
Norma richiamata perché il ricorrente ha interesse alla decisione nonostante la sostituzione della misura: la Corte ne prende atto ai fini processuali
Giurisprudenza: Sez. U, n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Principio richiamato in tema di estensione delle autorizzazioni alle captazioni quando esiste connessione fra reati: la Corte lo usa per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni
Massime di principio
- Le intercettazioni autorizzate per un procedimento possono essere utilizzate in un altro quando sussiste una connessione tra i reati tale da rientrare nei limiti di ammissibilità previsti dalle norme (art.12 lett.c) e disciplina sulle captazioni).
- In Cassazione, nei giudizi su misure cautelari, il controllo è limitato all'adeguatezza logico‑giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentito un libero riequilibrio probatorio se la decisione di merito è argomentata conformemente ai canoni di logica e diritto.
- Per attribuire a un professionista (consulente/ commercialista) responsabilità penali e aggravanti tributarie occorrono indizi che dimostrino un apporto continuativo, consapevole e operativo (es. predisposizione di modelli evasivi complessi, partecipazione alla tenuta di contabilità fittizia, istruzioni per l'emissione/registrazione di fatture inesistenti).
- Il sequestro di denaro, le intercettazioni e la documentazione contabile coerente tra loro possono costituire gravi indizi della partecipazione a schemi fraudolenti, specie se integrati da relazioni stabili tra coindagati.
- La distanza temporale dai fatti non esclude automaticamente le esigenze cautelari se è dimostrata la persistenza di rapporti, condotte ripetute o tentativi di alterare le prove; per ribaltare la valutazione del rischio di reiterazione è necessario mostrare elementi concreti che ne escludano l'attualità.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario contestare non solo l'interpretazione dei fatti ma far emergere vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice di merito; censure meramente alternative di valutazione sono difficilmente accolte in Cassazione.
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