Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7479/2020 del 20/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Il ricorrente, conducente di una motocicletta, era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale un veicolo bianco, rimasto sconosciuto, avrebbe invaso la sua corsia, provocandone la perdita di controllo e l'urto contro un guardrail. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 939/2017 depositata il 26 aprile 2017, confermando la decisione di primo grado, aveva applicato la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., non essendo stato possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, nonostante due consulenze tecniche cinematiche. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c.: sosteneva che la presunzione di pari responsabilità non potesse operare quando fosse stato positivamente accertato che uno dei conducenti aveva causato il sinistro e non vi fosse certezza circa una corresponsabilità del danneggiato. La compagnia assicuratrice ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito, insieme al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di improcedibilità: la copia autentica della sentenza risultava depositata dalla resistente, circostanza sufficiente a consentire al giudice di esaminare il documento e verificare il rispetto del termine d'impugnazione. Ha quindi rigettato l'unico motivo di ricorso. La presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054, comma 2, c.c. opera come criterio sussidiario quando le prove non consentono di determinare in concreto la misura dei contributi causali dei conducenti; nel caso concreto, le due consulenze cinematiche non avevano risolto l'incertezza sulla dinamica. La mera ipotesi che la condotta di un conducente fosse certamente responsabile, priva di adeguato riscontro fattuale, non escludeva l'applicazione della presunzione. La Corte ha inoltre ribadito che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dal verificare se anche l'altro abbia rispettato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza. Il ricorso è stato rigettato; le spese di cassazione sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. È stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    La ratio dell’art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa.

    La presunzione di pari responsabilità costituisce un criterio sussidiario di imputazione, applicabile quando non sia possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro e determinare la misura dei contributi causali dei conducenti.

  • art. 366 c.p.c.

    in tutti i casi in cui la sentenza impugnata è presente nel fascicolo del giudizio a quo perchè, ad esempio, prodotta da parte resistente, la condizione di procedibilità può dirsi rispettata, poichè il giudicante è posto in condizioni di esaminare il documento e di verificare il rispetto del termine per l’impugnazione.

    Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata da parte resistente soddisfa la condizione di procedibilità relativa alla disponibilità del provvedimento, se esso è presente nel fascicolo e consente al giudice di verificarne il contenuto e la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e pone una questione di diritto: se l’art. 2054 c.c., comma 2, sia applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell’organo giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l’eventuale corresponsabilità del danneggiato.

    La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione o falsa applicazione di legge; la Corte esamina in tale ambito la questione interpretativa relativa all'art. 2054, comma 2, c.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    In seguito al rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nei sinistri da scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria e opera quando le risultanze probatorie non consentono di determinare concretamente la misura del contributo causale di ciascun conducente e di attribuire le effettive responsabilità.
  • L'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esclude di per sé l'applicazione della presunzione di pari responsabilità: il giudice deve comunque verificare se l'altro conducente abbia provato di essersi attenuto alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza.
  • La mera ipotesi, non sostenuta da adeguato riscontro fattuale, che la responsabilità del sinistro sia certamente imputabile a uno dei conducenti non è sufficiente a superare la presunzione sussidiaria di pari responsabilità.
  • La condizione di procedibilità relativa al deposito della copia autentica della sentenza impugnata è soddisfatta anche quando la copia sia prodotta dalla parte resistente e risulti presente nel fascicolo del giudizio, se il giudice può esaminarla e verificare il rispetto del termine d'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRC autoImpugnazioni
RamiAssicurazioniResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.