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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7454/2020 del 19/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Nell’ambito di una procedura espropriativa avviata per realizzare un parco suburbano, il Comune aveva determinato con deliberazione del 18 ottobre 1996 le indennità di espropriazione e di occupazione relative agli immobili della società. Dopo avere annullato quella deliberazione con atto del 13 aprile 2000, il Comune, con citazione notificata il 28 marzo 2001, chiese la restituzione delle somme versate in eccedenza. La società contestò che fosse stata conclusa una cessione volontaria e sostenne che il procedimento ablativo non si era perfezionato con un tempestivo decreto di esproprio; domandò inoltre il risarcimento per l’occupazione illegittima e per la perdita del fondo, trasformato irreversibilmente. Il Tribunale di Palermo accertò l’inesistenza della cessione volontaria e, con successiva sentenza, condannò il Comune a pagare alla società Euro 88.539,30 a titolo di risarcimento. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 82/2018 del 17 gennaio 2018, dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria, determinò in Euro 85.832,03 l’indennità di occupazione legittima e condannò la società a restituire al Comune Euro 522.033,33, detratti gli interessi legali e tenuto conto delle somme dovute per l’occupazione. La società propose ricorso per Cassazione con cinque motivi: (1) violazione del giudicato interno ed esterno sulla giurisdizione ordinaria, deducendo sia la portata della sentenza parziale del Tribunale sia una precedente decisione del TAR Sicilia; (2) violazione delle regole di riparto della giurisdizione, sostenendo che, non essendo stato emanato il decreto di esproprio e trattandosi di meri comportamenti, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario; (3) conflitto negativo di giurisdizione conseguente alla decisione del TAR; (4) errata qualificazione e valutazione dell’area ai fini dell’indennità di occupazione, assumendo che l’indice edificatorio e le potenzialità del terreno imponessero una stima maggiore; (5) violazione delle regole sulle spese e richiesta di condanna per responsabilità aggravata. Il Comune ha proposto controricorso e ricorso incidentale, dichiarati improcedibili per tardività.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha escluso il giudicato sulla giurisdizione: la sentenza parziale del Tribunale non aveva deciso l’an del risarcimento, ma aveva rimesso la causa in istruttoria per quantificarlo; la decisione del TAR riguardava invece l’impugnazione della rideterminazione amministrativa delle indennità, con petitum e causa petendi diversi dalla domanda risarcitoria per occupazione illegittima. Ha confermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria, poiché l’occupazione e la trasformazione del fondo erano collegate a una dichiarazione di pubblica utilità, benché non fosse poi intervenuto tempestivamente il decreto ablatorio. Ha ritenuto corretta la determinazione dell’indennità di occupazione: la destinazione urbanistica pubblicistica impediva di qualificare l’area come legalmente edificabile, ma la stima poteva considerare, secondo il valore venale, le caratteristiche concrete e le utilizzazioni intermedie ulteriori rispetto a quella agricola. Ha altresì respinto la censura sulle spese, rilevando la soccombenza reciproca e l’assenza di violazione del limite per cui le spese non possono essere poste a carico della parte interamente vittoriosa; non risultava provata neppure la responsabilità aggravata. Il controricorso e il ricorso incidentale del Comune sono stati dichiarati improcedibili perché notificati oltre il termine decorrente dalla prima valida notificazione del ricorso principale; la reiterazione della notifica non faceva decorrere un nuovo termine. Le spese del giudizio di Cassazione sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, per entrambi i ricorsi, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 369 e 371 c.p.c.

    il ricorso incidentale – che alla stregua dell’art. 371 c.p.c., comma 4. soggiace alla disciplina di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, per quel che qui rileva –

    Il ricorso incidentale è soggetto al termine e alle condizioni di procedibilità previsti per il ricorso per Cassazione; nel caso concreto il termine era scaduto prima della notificazione del ricorso incidentale.

  • art. 155 c.p.c.

    il termine di 40 giorni, di cui agli artt. 371, e 369 c.p.c., era spirato, il precedente giorno 17 settembre, ex art. 155 c.p.c., comma 5, cadendo la scadenza dei quaranta giorni il precedente sabato 15 settembre.

    La proroga del termine in scadenza di sabato determina, nel caso concreto, la scadenza al giorno lavorativo successivo, sicché la notificazione eseguita il 18 settembre è tardiva.

  • artt. 138 e 170 c.p.c.

    la regola stabilita dall’art. 138 c.p.c., comma 1, secondo cui l’ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi, è applicabile anche nei confronti del difensore di una delle parti in causa, essendo questi, dopo la costituzione in giudizio della parte a mezzo di procuratore, l’unico destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (art. 170 c.p.c., comma 1)

    La notificazione consegnata personalmente al difensore costituito è valida anche se effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto presso il medesimo e fa decorrere i termini processuali.

  • artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.

    La preclusione per effetto del giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato “il bene della vita” preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva questioni giuridiche strumentali rispetto all’attribuzione del bene controverso.

    Il giudicato sostanziale, anche implicito, richiede una decisione che attribuisca o neghi il bene della vita richiesto; non si forma per il solo esame di questioni strumentali quando la domanda non sia stata decisa.

  • art. 5 c.p.c.

    il riparto della giurisdizione è regolato, ratione temporis in relazione all’epoca della domanda giudiziale spiegata dalla società R. (26 maggio 2001) dal D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b)

    La giurisdizione si determina secondo la disciplina vigente al momento della proposizione della domanda, in applicazione del principio richiamato dall’art. 5 c.p.c.

  • art. 34 D.Lgs. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, lett. b), L. 205/2000

    Ai fini, dunque, della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell’opera fonte di danno con una dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè illegittima, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta tale dichiarazione, viceversa valorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale

    Le controversie risarcitorie per occupazione e trasformazione del bene ricadono nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando la condotta dannosa è collegata a una dichiarazione di pubblica utilità e costituisce esecuzione, anche illegittima, del potere amministrativo.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    l’esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l’apprensione, l’utilizzazione e l’irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

    La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative a occupazione e trasformazione del bene presuppone una dichiarazione di pubblica utilità esistente al momento dell’apprensione; non occorre che il procedimento si concluda con un tempestivo atto traslativo.

  • art. 5-bis D.L. 333/1992

    per la determinazione del pregiudizio correlato alla perdita di godimento di aree determinato dall’occupazione di un’area da parte della p.a. sulla base di un provvedimento legalmente dato assume valore decisivo la suddivisione tra aree edificabili e aree agricole (cui sono equiparate quelle non classificabili come edificatorie) su cui è impostato il sistema previsto dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis

    La qualificazione dell’area ai fini della stima dipende dalla distinzione tra aree legalmente edificabili e aree agricole o non edificabili, da verificare in base alla disciplina urbanistica applicabile.

  • art. 39 L. 2359/1865

    per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1, secondo periodo e art. 16, commi 5 e 6, come sostituiti dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, che commisuravano l’indennità al valore agricolo medio, la stima dev’essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, previsto in via generale dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39

    Dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri basati sul valore agricolo medio, la stima deve fare riferimento al valore venale pieno e può tenere conto delle potenzialità concrete del fondo per utilizzazioni intermedie tra agricola ed edificatoria.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La norma, pertanto, consente al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, sicchè anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite – altrimenti non soggetta a sindacato di questa Corte – è rappresentato dall’impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa

    In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare le spese; la sua discrezionalità non consente però di porre, neppure parzialmente, le spese a carico della parte interamente vittoriosa.

  • art. 96 c.p.c.

    nè tanto meno risulta provata la violazione dell’art. 96 c.p.c. pure reclamata dalla ricorrente principale.

    La condanna per responsabilità aggravata non può essere pronunciata in assenza della prova dei relativi presupposti.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis se dovuto.

    In presenza dei presupposti processuali, il giudice dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato interno o implicito sulla giurisdizione presuppone che il giudice abbia deciso nel merito attribuendo o negando il bene della vita richiesto; non si forma quando la pronuncia si limita a risolvere questioni strumentali e rimette la domanda risarcitoria all’istruttoria senza deciderne l’an.
  • Una decisione amministrativa sulla legittimità della rideterminazione delle indennità espropriative non produce giudicato sulla diversa domanda risarcitoria fondata sull’occupazione illegittima: petitum e causa petendi devono essere valutati distintamente.
  • Le controversie risarcitorie relative all’occupazione e alla trasformazione di un bene sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa quando la condotta dannosa sia collegata a una dichiarazione di pubblica utilità esistente al momento dell’apprensione, anche se la dichiarazione è illegittima o il procedimento non si conclude con un tempestivo decreto di esproprio.
  • La destinazione urbanistica a un uso pubblicistico, come verde pubblico o attrezzature pubbliche, esclude la possibilità legale di edificazione privata e comporta la qualificazione dell’area come non edificabile ai fini della stima.
  • Per le aree non edificabili, la stima dell’indennità deve comunque basarsi sul valore venale concreto e può considerare caratteristiche intrinseche ed estrinseche e utilizzazioni di mercato intermedie rispetto all’uso agricolo e a quello edificatorio.
  • La notificazione del ricorso per Cassazione validamente eseguita fa decorrere il termine per controricorso e ricorso incidentale; la successiva reiterazione della notifica alla stessa parte non riapre il termine. È valida anche la consegna a mani proprie del difensore costituito, ovunque venga eseguita.
  • La soccombenza reciproca consente la compensazione totale o parziale delle spese, ma non permette di porre le spese, nemmeno in parte, a carico della parte interamente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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