Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7477/2020 del 20/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La curatela di una società a responsabilità limitata in liquidazione, dichiarata fallita il 23 dicembre 2013, agiva davanti al Tribunale di Torino con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere, ai sensi dell’art. 44 l. fall., la dichiarazione di inefficacia verso la massa di due pagamenti eseguiti quel giorno mediante addebito sui conti della società presso la banca: un bonifico di 65.000 euro a favore di una società creditrice e un prelievo in contanti di 1.500 euro incassato dal liquidatore. Chiedeva alla banca la restituzione complessiva di 66.505 euro. La banca chiamava in causa il liquidatore, rimasto contumace, formulando domande subordinate di manleva e di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 4 maggio 2016, rigettava la domanda perché riteneva provato che i pagamenti erano stati eseguiti prima dell’annotazione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 2553 del 1° dicembre 2017, riformava integralmente la decisione: riteneva che gli effetti della dichiarazione di fallimento verso i terzi decorressero dall’ora zero del giorno dell’iscrizione e dichiarava inefficaci i pagamenti; rigettava inoltre le domande subordinate della banca contro il liquidatore. La banca ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo deduceva violazione delle norme sulla legittimazione passiva all’azione ex art. 44 l. fall. e alla ripetizione dell’indebito, oltre a omesso esame di un fatto decisivo: sosteneva che l’azione restitutoria dovesse essere rivolta ai soggetti che avevano effettivamente ricevuto i pagamenti, non alla banca che si era limitata a eseguire le disposizioni. Con il secondo censurava l’individuazione dell’ora zero quale momento di opponibilità ai terzi della sentenza di fallimento, deducendo violazione degli artt. 16, 17 e 44 l. fall. e omesso esame di un fatto decisivo. La curatela sosteneva inoltre che il trasferimento delle somme dovesse essere ricondotto allo scioglimento del rapporto bancario conseguente al fallimento, ma tale ricostruzione fu considerata una nuova allegazione, estranea ai fatti costitutivi dedotti in primo grado.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato infondato il secondo. Ha confermato che, in mancanza di una previsione che attribuisca rilevanza all’ora della pubblicazione o dell’iscrizione, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento decorrono dall’ora zero del giorno in cui essa è pubblicata e iscritta; pertanto, i pagamenti compiuti il 23 dicembre 2013 erano temporalmente successivi alla dichiarazione e inefficaci ai sensi dell’art. 44 l. fall. Ha però stabilito che l’azione diretta a dichiarare inefficace il pagamento e a ottenere la restituzione delle somme va proposta contro il creditore che ne ha beneficiato, ossia l’accipiens, non contro la banca delegata che ha eseguito l’ordine per conto del fallito e non ha ricevuto il pagamento. La domanda introduttiva era fondata soltanto sull’inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l. fall.; non poteva essere trasformata in sede di legittimità in una distinta domanda di restituzione o risarcimento fondata sul rapporto bancario, sul suo scioglimento ex art. 78 l. fall. o su responsabilità della banca, poiché ciò avrebbe introdotto fatti costitutivi nuovi. La Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato la domanda della curatela contro la banca per difetto di legittimazione passiva rispetto all’azione proposta. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    La “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirando la norma a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno) ed in via preliminare rispetto all’esame del merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio così come invocata e prospettata nella domanda introduttiva, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

    La legitimatio ad causam richiede che le parti del processo coincidano con i soggetti individuati, secondo la prospettazione della domanda e la legge applicabile, come destinatari degli effetti della pronuncia; la relativa verifica è preliminare e può essere compiuta d’ufficio nei limiti indicati dalla decisione.

  • L. Fall., art. 44

    La fattispecie descritta dalla L. Fall., art. 44, in relazione ai pagamenti, ipotizza che l’atto, o meglio gli effetti giuridici dell’atto, siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito, con la conseguenza che, il pagamento effettuato mediante ordine di bonifico, richiede l’esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale con la banca (da individuarsi nella convenzione di delegazione di pagamento accessoria al contratto di conto corrente) tale da giustificare la riferibilità al delegante (fallito) dell’atto giuridico compiuto dalla banca-delegata, ed a qualificare detto atto come “pagamento”, ossia come adempimento estintivo di un’obbligazione che era stata assunta dal soggetto (poi dichiarato fallito) nei confronti del terzo, con effetto satisfattivo del credito.

    L’inefficacia prevista dall’art. 44 l. fall. riguarda pagamenti i cui effetti siano riferibili alla sfera patrimoniale del fallito. Nel caso del bonifico, occorre un valido rapporto di delegazione che renda l’atto della banca imputabile al fallito e idoneo a estinguere il debito verso il creditore.

  • L. Fall., art. 16, comma 2

    Tale criterio, pertanto: 1 – non contrasta con la disposizione di legge, che individuando solo la data-giorno, non preclude l’indicato risultato interpretativo; 2 – risponde alla esigenza di certezza sottesa alla “ratio legis” della disposizione, assicurando che gli effetti della sentenza si producano alla “data” di pubblicazione o di iscrizione, con riferimento quindi all’intera dimensione temporale della “data” che – in assenza di diversa indicazione – deve essere computata secondo il calendario comune suddiviso per giorni, mesi ed anni (esprimendo l’art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c., che a tale calendario si riferiscono, un principio di carattere generale) e dunque non può che coincidere con il numero cardinale ed il nome del giorno, il nome del mese e l’anno in cui l’atto è compiuto: ne segue che l’effetto della sentenza in quanto ricollegato dalla legge alla “data” di pubblicazione ed iscrizione nel registro, non può che essere riferito all’“intera durata” del giorno che inizia, per l’appunto, all’ora zero.

    Poiché la norma individua la data della pubblicazione per gli effetti verso il debitore e il creditore istante e la data dell’iscrizione nel registro delle imprese per gli effetti verso i terzi, senza specificare un’ora, gli effetti decorrono dall’ora zero del rispettivo giorno.

  • L. Fall., art. 17, comma 2

    Tale criterio, pertanto: 1 – non contrasta con la disposizione di legge, che individuando solo la data-giorno, non preclude l’indicato risultato interpretativo; 2 – risponde alla esigenza di certezza sottesa alla “ratio legis” della disposizione, assicurando che gli effetti della sentenza si producano alla “data” di pubblicazione o di iscrizione, con riferimento quindi all’intera dimensione temporale della “data” che – in assenza di diversa indicazione – deve essere computata secondo il calendario comune suddiviso per giorni, mesi ed anni (esprimendo l’art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c., che a tale calendario si riferiscono, un principio di carattere generale) e dunque non può che coincidere con il numero cardinale ed il nome del giorno, il nome del mese e l’anno in cui l’atto è compiuto: ne segue che l’effetto della sentenza in quanto ricollegato dalla legge alla “data” di pubblicazione ed iscrizione nel registro, non può che essere riferito all’“intera durata” del giorno che inizia, per l’appunto, all’ora zero.

    L’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese rende la dichiarazione di fallimento opponibile ai terzi dalla prima ora del giorno dell’iscrizione, non dall’ora concreta in cui l’annotazione è materialmente eseguita.

  • L. Fall., art. 42

    Non vi è dunque ragione di discostarsi dal principio di diritto secondo cui, in mancanza della prescrizione legale, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa di fallimento, anche dell’annotazione della ora in cui la decisione è stata emessa, l’efficacia della sentenza inizia dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero) e, pertanto, il fallito resta privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni e debbono ritenersi inefficaci gli atti dallo stesso compiuti e i pagamenti a lui effettuati, dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall’ora in cui tali atti siano stati eseguiti.

    Il criterio dell’ora zero comporta che il fallito perda l’amministrazione e la disponibilità dei beni dall’inizio del giorno rilevante, indipendentemente dall’ora in cui la sentenza sia stata pubblicata o iscritta.

  • art. 2033 c.c.

    Ne segue che destinatario della domanda di accertamento della inefficacia del pagamento, e della conseguente domanda di restituzione della somma indebitamente versata (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17196 del 29/07/2014), non può che essere il creditore soddisfatto, ossia l’“accipiens” e non anche il soggetto -eventualmente- incaricato, dal fallito, ad eseguire il pagamento, il quale agisce per conto del fallito e non riceve da questi alcun pagamento.

    La restituzione conseguente all’inefficacia del pagamento va richiesta al soggetto che ha ricevuto e trattenuto il beneficio solutorio; l’intermediario che si è limitato a eseguire il pagamento per conto del fallito non è il destinatario dell’azione ex art. 44 l. fall.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La sentenza impugnata va, pertanto cassata e, non occorrendo procedere ad ulteriore attività istruttoria, questa Corte può decidere nel merito la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda introduttiva del Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l..

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti istruttori, la Cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente il merito della causa.

Massime di principio

  • Quando la legge collega gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della pubblicazione o dell’iscrizione nel registro delle imprese, senza attribuire rilievo all’ora del relativo adempimento, tali effetti decorrono dall’ora zero del giorno indicato. Gli atti e i pagamenti del fallito compiuti in quel giorno sono quindi soggetti agli effetti della dichiarazione indipendentemente dall’ora materiale in cui sono stati eseguiti.
  • L’azione ex art. 44 l. fall. diretta a far dichiarare inefficace un pagamento e a ottenere la restituzione della somma deve essere proposta contro il creditore che ha beneficiato del pagamento, ossia l’accipiens. La banca o altro intermediario che, in esecuzione di un valido ordine, abbia operato per conto del fallito senza ricevere il pagamento non è legittimato passivamente rispetto a tale azione.
  • Per ricondurre un bonifico eseguito dalla banca all’ambito dell’art. 44 l. fall., l’atto deve essere imputabile alla sfera patrimoniale del fallito e produrre l’effetto solutorio di un’obbligazione da lui assunta; a tal fine rileva l’esistenza di un valido ed efficace rapporto che legittimi la banca a eseguire la disposizione per conto del cliente.
  • La domanda di restituzione fondata sull’inefficacia concorsuale del pagamento è distinta da una domanda contro la banca fondata sull’inadempimento del rapporto bancario o sulla responsabilità extracontrattuale. Quest’ultima non può essere introdotta in sede di legittimità mediante una nuova allegazione dei fatti costitutivi, se estranea alla domanda originaria.
  • La contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale è una difesa di merito, rilevabile d’ufficio se risulta dagli atti, salvo che il giudice si sia già pronunciato espressamente sul punto e la statuizione non sia stata impugnata. La proposizione di domande subordinate contro un terzo, condizionate all’accoglimento della domanda principale, non implica di per sé riconoscimento della titolarità passiva del rapporto principale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.