Cassazione Civile, Sentenza n. 7455/2020 del 19/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (Procura contabile)
La controversia
La Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti aveva condannato in solido la società e la persona fisica al risarcimento, in favore del Ministero dello sviluppo economico, di Euro 1.407.900,60, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese, per l’indebita percezione e utilizzazione di un contributo di pari importo erogato nell’ambito degli incentivi alle imprese previsti dalla L. n. 488 del 1992. Gli interessati proposero appello, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa del ricorso per cassazione contro la sentenza penale che aveva dichiarato prescritte le imputazioni di falso in atto pubblico e truffa; dichiarare prescritta l’azione di responsabilità amministrativa; non fondarsi sugli accertamenti della Guardia di finanza relativi ai profili penali; e rilevare l’assenza di inadempimenti imputabili alla società. La Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti dichiarò l’appello inammissibile perché tardivo rispetto al termine di sessanta giorni previsto dal D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5-bis, convertito nella L. n. 19 del 1994. In Cassazione furono formulati tre motivi: il primo denunciava il difetto di giurisdizione contabile, sostenendo che la controversia riguardasse procedure tra concedente e concessionario e spettasse al giudice ordinario; il secondo denunciava la violazione del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 130, comma 3, e artt. 2 e 4, circa la rilevanza dell’acquisizione scritta del parere del Vice Procuratore sulle ragioni contrarie all’istanza di rito abbreviato; il terzo denunciava la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 174 del 2016, nonché degli artt. 170 e 285 c.p.c., sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello configurasse eccesso di potere giurisdizionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché denunciano errori di giudizio o di procedura, che non rientrano nel controllo delle Sezioni Unite per motivi inerenti alla giurisdizione: l’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile nei casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per contestare l’asserita anomalia o erroneità della decisione processuale del giudice speciale. Anche il primo motivo è inammissibile: poiché il giudice contabile d’appello aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile, la giurisdizione del giudice adito doveva ritenersi implicitamente riconosciuta e la relativa statuizione era ormai coperta da giudicato. Nulla sulle spese. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso è inammissibile.
La disposizione è invocata dai ricorrenti, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: stabilisce che le doglianze prospettate non consentono di estendere il controllo di legittimità per motivi inerenti alla giurisdizione agli errori di giudizio o di procedura.
D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 130, comma 3
tali censure contengono doglianze che riguardano prospettati error in iudicando o in procedendo del giudice di appello che, alla stregua di consolidati principi – cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 11 novembre 2019, n. 29082, Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7926 – fuoriescono dal perimetro dei vizi riservati alla cognizione delle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.
La Corte non decide nel merito la questione relativa al rito abbreviato prevista dalla norma: dichiara inammissibile la censura perché attiene a un asserito errore di giudizio o procedura, estraneo al sindacato delle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.
D.Lgs. n. 174 del 2016, artt. 2 e 4
l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonchè a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato delle sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale, ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento
Il controllo delle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione riguarda il difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non permette di sindacare errori, anomalie o asseriti stravolgimenti delle norme commessi dal giudice speciale nell’esercizio della giurisdizione.
artt. 170 e 285 c.p.c.
tali censure contengono doglianze che riguardano prospettati error in iudicando o in procedendo del giudice di appello che, alla stregua di consolidati principi – cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 11 novembre 2019, n. 29082, Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7926 – fuoriescono dal perimetro dei vizi riservati alla cognizione delle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.
Le disposizioni sono state richiamate dai ricorrenti per contestare la declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma la Corte ha ritenuto che tale contestazione prospettasse un errore processuale e non un vizio attinente alla giurisdizione.
D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5-bis
La Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 29/2018, depositata il 29.1.2018, ritenne che l’impugnazione era stata proposta oltre il termine di 60 giorni di cui al D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5 bis, conv. nella L. n. 19 del 1994.
La sentenza d’appello ha applicato il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione, dichiarando tardivo l’appello. La Cassazione non riesamina nel merito tale applicazione.
L. n. 19 del 1994
La Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 29/2018, depositata il 29.1.2018, ritenne che l’impugnazione era stata proposta oltre il termine di 60 giorni di cui al D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5 bis, conv. nella L. n. 19 del 1994.
La legge di conversione è indicata quale fonte del termine di sessanta giorni applicato dal giudice contabile per dichiarare tardivo l’appello; la Cassazione non decide nuovamente la questione della tempestività.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
La norma è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quella prevista per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali, quando è proposto per motivi inerenti alla giurisdizione, consente di denunciare soltanto il difetto assoluto o relativo di giurisdizione: invasione della sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, arretramento dalla giurisdizione, oppure affermazione o negazione della giurisdizione in favore di un giudice diverso.
- Non integra eccesso di potere giurisdizionale la denuncia di errori in procedendo o in iudicando, né l’asserita abnormità, anomalia o erronea applicazione delle norme processuali o sostanziali da parte del giudice speciale, se la censura non riguarda effettivamente l’esistenza o i limiti della giurisdizione.
- Quando il giudice speciale dichiara inammissibile un’impugnazione senza declinare la giurisdizione, la decisione implica il riconoscimento della giurisdizione del giudice adito; una volta formatosi il giudicato su tale statuizione, la parte non può dedurre per la prima volta in Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.
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