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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7478/2020 del 20/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

L’Università aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme relative alle annualità residue di una borsa di dottorato in storia dell’arte, che l’Associazione si era impegnata a finanziare e per la quale aveva già versato una parte delle somme. Il Tribunale, accogliendo l’opposizione dell’Associazione, aveva escluso la prova del contratto; la Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 420/2017 depositata l’8 giugno 2017, aveva invece accolto l’appello dell’Università, ritenuto sussistente la convenzione e condannato l’Associazione a rifondere le spese del grado. L’Associazione ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923: mancava un unico documento scritto nel quale fossero consacrate proposta e accettazione, poiché risultavano una missiva del direttore artistico con l’impegno a sostenere la borsa e una successiva nota del Collegio dei revisori, ma non la convenzione sottoscritta da entrambe le parti; ha inoltre contestato che ricorressero i presupposti per derogare all’art. 17, non essendo l’Associazione un’impresa commerciale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112, 101 e 183 c.p.c., lamentando che l’Università, onerata della prova della fonte del credito, avesse prodotto solo in appello il documento dell’11 giugno 2003, qualificato come ratifica, oltre i termini perentori del primo grado; ha dedotto anche l’omessa pronuncia sulla tardività della produzione e sulla carenza di prova del credito.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Sul primo, ha stabilito che, per i contratti della pubblica amministrazione soggetti agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, proposta e accettazione possono risultare da documenti distinti, ma devono essere successivamente consacrate in un unico documento; nel caso concreto non ricorreva tale requisito né la deroga prevista per i rapporti con imprese commerciali, poiché l’Associazione non era qualificabile come impresa commerciale. La forma rigorosa assolve alla funzione di garantire la regolarità dell’attività amministrativa e di rendere identificabile il programma negoziale, anche ai fini della copertura finanziaria e dei controlli. Sul secondo, ha rilevato che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il creditore ingiungente è attore in senso sostanziale e deve provare il credito; il contratto doveva quindi essere prodotto entro i termini perentori dell’art. 183 c.p.c. La Corte d’Appello, richiesta di esaminare la tardività della produzione e la mancanza di prova, aveva omesso di pronunciarsi, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    La giurisprudenza consolidata di questa Corte è orientata nel senso di richiedere, al fine di soddisfare il principio della forma scritta dei contratti della P.A., la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto. Proposta ed accettazione possono essere anche contenute in documenti distinti purchè siano poi consacrate in un unico documento.

    La forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione esige che le manifestazioni di proposta e accettazione, anche se inizialmente contenute in documenti separati, siano ricondotte a un unico documento. La deroga invocata non era applicabile al caso concreto, poiché l’associazione stipulante non era un’impresa commerciale.

  • art. 183 c.p.c.

    Da ciò segue che, nell’ambito dell’ordinario giudizio di cognizione, il contratto avrebbe dovuto essere prodotto entro i termini perentori dell’art. 183 c.p.c., mentre, nella sostanza, è mancata la sua tempestiva acquisizione al giudizio.

    Nel giudizio ordinario instaurato dall’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore deve produrre il contratto posto a fondamento della pretesa entro i termini perentori previsti per il primo grado; la produzione tardiva non può essere considerata tempestiva acquisizione della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    Peraltro la Corte d’Appello, ancorchè richiesta di pronunciarsi sulla tardività della produzione in giudizio del contratto e sulla mancanza della prova del credito, ha omesso ogni motivazione sul punto in violazione dell’art. 112 c.p.c..

    Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che omette di decidere sulla questione, ritualmente sottopostagli, della tardività della produzione del contratto e della conseguente mancanza di prova del credito.

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione soggetti al requisito della forma scritta ad substantiam, proposta e accettazione possono essere contenute in documenti distinti, ma devono essere consacrate in un unico documento; un mero scambio di missive non è sufficiente quando non ricorrono le condizioni della deroga normativa.
  • La forma scritta rigorosa dei contratti della pubblica amministrazione tutela la regolarità dell’attività amministrativa, consentendo di identificare con precisione il programma negoziale anche ai fini della verifica della copertura finanziaria e dei controlli dell’autorità tutoria.
  • L’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione: il creditore ingiungente è attore in senso sostanziale e deve provare la fonte del credito, producendo il contratto entro i termini perentori previsti per il primo grado.
  • Il giudice viola l’art. 112 c.p.c. se omette di pronunciarsi sulla tempestività della produzione documentale e sulla sufficienza della prova del credito, quando tali questioni siano state sottoposte al suo esame.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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