Cassazione Civile, Ordinanza n. 23036/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di ripristino dell'integrazione al minimo su una pensione liquidata in regime di pro rata internazionale. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto la pretesa. Il pensionato ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo disponibile la Corte non esamina nel merito tali censure perché ritiene pregiudiziale e fondata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'INPS. Il ricorrente, nella memoria, ha invocato una lettura non meramente formale della disciplina sulla sospensione feriale dei termini e ha prospettato un possibile contrasto con l'art. 24 Cost. e con norme internazionali e dell'Unione, ma senza argomentazioni idonee a superare l'orientamento consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009. Ha rilevato che, trattandosi di controversia previdenziale, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; pertanto, dalla pubblicazione della sentenza d'appello (14 marzo 2018) alla notifica del ricorso (10 ottobre 2018) il termine era già spirato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell'ordinanza
"Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"
si applica il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009
art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69
ha modificato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine per impugnare a sei mesi
art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69
regola l'applicazione intertemporale del nuovo termine semestrale ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge
art. 73, terzo comma, Cost.
richiamato per individuare il momento di entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione
artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742
la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie in materia previdenziale
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa elementi per dubitare della legittimità della disciplina
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009, il ricorso per cassazione va proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- Nelle controversie in materia previdenziale non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con la conseguenza che il termine per impugnare non va aumentato della sospensione estiva.
- La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende irrilevante l'esame dei motivi di merito.
- La mera evocazione di dubbi di legittimità costituzionale o di parametri sovranazionali non è sufficiente a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato se non è sorretta da specifiche e robuste argomentazioni.
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