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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23036/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripristino dell'integrazione al minimo su una pensione liquidata in regime di pro rata internazionale. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello, riformando la decisione, aveva accolto l'impugnazione dell'INPS e respinto la pretesa. Il pensionato ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel testo disponibile la Corte non esamina nel merito tali censure perché ritiene pregiudiziale e fondata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dall'INPS. Il ricorrente, nella memoria, ha invocato una lettura non meramente formale della disciplina sulla sospensione feriale dei termini e ha prospettato un possibile contrasto con l'art. 24 Cost. e con norme internazionali e dell'Unione, ma senza argomentazioni idonee a superare l'orientamento consolidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009. Ha rilevato che, trattandosi di controversia previdenziale, non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; pertanto, dalla pubblicazione della sentenza d'appello (14 marzo 2018) alla notifica del ricorso (10 ottobre 2018) il termine era già spirato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 375, secondo comma, n. 4-quater, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito dell'ordinanza

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    "Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza"

    si applica il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009

  • art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69

    ha modificato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine per impugnare a sei mesi

  • art. 58, comma 1, l. 18 giugno 2009, n. 69

    regola l'applicazione intertemporale del nuovo termine semestrale ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge

  • art. 73, terzo comma, Cost.

    richiamato per individuare il momento di entrata in vigore della legge dopo la pubblicazione

  • artt. 1 e 3 l. 7 ottobre 1969, n. 742

    la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie in materia previdenziale

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa elementi per dubitare della legittimità della disciplina

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69/2009, il ricorso per cassazione va proposto entro il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
  • Nelle controversie in materia previdenziale non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, con la conseguenza che il termine per impugnare non va aumentato della sospensione estiva.
  • La tardività del ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e rende irrilevante l'esame dei motivi di merito.
  • La mera evocazione di dubbi di legittimità costituzionale o di parametri sovranazionali non è sufficiente a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato se non è sorretta da specifiche e robuste argomentazioni.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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