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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28308/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di condanna per detenzione e porto di due pistole (art. 648 c.p. e artt. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967). Tre motivi: (1) illegittimo utilizzo di intercettazioni disposte in altro procedimento e omessa conoscenza integrale dei decreti autorizzativi (omissis nei testi), con pregiudizio per la difesa; (2) insufficienza della prova a collegare le armi al ricorrente e a dimostrare la ricettazione e la detenzione personale, contestando l'interpretazione delle conversazioni intercettate; (3) omessa concessione delle attenuanti generiche e dosimetria della pena non conforme (richiesta applicazione del minimo per la ricettazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo delle intercettazioni disposte in altro procedimento purché siano depositati verbali e registrazioni ai sensi dell'art. 270, comma 2, c.p.p., e ha confermato la legittimità degli omissis applicati dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 329 c.p.p. Ha inoltre ritenuto logica e non manifestamente illogica la valutazione di merito secondo cui dalle intercettazioni emergeva l'effettiva disponibilità delle armi da parte del ricorrente (anche tramite incarichi a terzi) e, conseguentemente, la sussistenza dei reati contestati. Ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per la gravità della condotta e la personalità del ricorrente. Il ricorrente è stato quindi condannato alle stesse pene confermate in appello (4 anni e 4 mesi di reclusione e 4.400 euro di multa) e condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La corte ha ritenuto sussistere la responsabilità per ricettazione quando la disponibilità delle armi è stata dimostrata da comportamenti volti a conservarle e ordinarne il trasporto, anche se non vi è prova del loro uso.

  • legge n. 895/1967, artt. 2, 4 e 7

    Applicazione delle norme sulla detenzione e porto di armi: la condotta consistente nel far trasportare e custodire armi da terzi può integrare il reato contestato.

  • art. 270, comma 2, cod. proc. pen.

    Per l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in procedimento diverso è sufficiente il deposito presso l'autorità competente dei verbali e delle registrazioni; non è necessario il deposito integrale del decreto autorizzativo.

  • art. 329, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al pubblico ministero di secretare parti degli atti (omissis) per ragioni investigative; tale secretazione non determina di per sé inutilizzabilità degli atti, salvo che la difesa dimostri un concreto pregiudizio.

  • artt. 191, 192, 207, 271 cod. proc. pen.

    Richiamati nei motivi di ricorso (onere della prova, valutazione delle prove e forme di utilizzabilità delle intercettazioni); la Corte ha ritenuto che non siano stati violati i principi procedurali richiamati e che la valutazione di merito sia logica e insindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche.

  • art. 15 Cost.

    Riferimento giurisprudenziale alla necessità del vaglio giurisdizionale sulle intercettazioni; la Corte richiede elementi specifici se si contesta l'apparenza della motivazione del decreto che ha autorizzato intercettazioni.

Massime di principio

  • Le intercettazioni effettuate in un procedimento diverso possono essere utilizzate in un altro procedimento se sono depositati i verbali e le registrazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p.; il mancato deposito integrale del decreto autorizzativo non invalida automaticamente l'utilizzo, salvo che la difesa dimostri concretamente l'assenza o l'apparenza della motivazione.
  • Gli omissis applicati dal pubblico ministero per ragioni di segretezza investigativa (art. 329 c.p.p.) sono legittimi e non determinano di per sé l'inutilizzabilità degli atti; la difesa deve dimostrare come l'omissione abbia effettivamente pregiudicato i diritti di difesa.
  • L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o incompletezza della motivazione.
  • Per reati di detenzione o porto di armi non è necessaria la materialità dell'arma addosso al reo: è sufficiente provare la disponibilità effettiva (potere di decidere sulla custodia e sul trasporto), anche mediante incarichi a terzi.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dalla gravità oggettiva della condotta e dalla personalità del soggetto; l'assenza di precedenti non obbliga il giudice a concederle.
  • Le censure di merito sulla valutazione probatoria richiedono contestazioni specifiche: obiezioni generiche sull'interpretazione non sono sufficienti per ottenere il riesame in sede di legittimità.

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