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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36667/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 15 dicembre 2025 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 285/1992. In primo grado gli erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata ed era stata irrogata la pena ritenuta di giustizia; il testo non specifica la misura della pena. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., contestando il mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il test alcolemico. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge processuale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di un ragionevole dubbio sulla responsabilità, chiedendo in sostanza una rivalutazione delle prove. Con il terzo motivo ha denunciato nullità della sentenza, violazione di legge sostanziale e carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, senza però indicare specifici profili di censura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi riproponevano questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una critica puntuale della motivazione impugnata e senza l’indicazione delle specifiche ragioni di diritto. Il primo motivo è stato ritenuto privo di fondamento nella ricostruzione della sentenza d’appello: dal verbale degli accertamenti urgenti del 14 novembre 2023, sottoscritto dall’imputato, risultava che questi era stato informato della facoltà di farsi assistere da un legale e non se ne era avvalso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il terzo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità; la motivazione sul trattamento sanzionatorio è stata inoltre ritenuta esente da vizi logici. La condanna è rimasta quindi ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 285/1992

    Giambrone Antonino ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e comma 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

    La norma è richiamata quale fattispecie di guida in stato di ebbrezza per la quale i giudici di merito avevano affermato la responsabilità dell’imputato; la Cassazione ha dichiarato inammissibili le censure contro tale condanna, che è rimasta ferma.

  • art. 356 c.p.p.

    Ed invero, con riguardo al lamentato mancato avviso preliminare circa la facoltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la circostanza che l'imputato sia stato informato della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia emergesse dal "Verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona compiuti a norma degli artt. 186 bis, 187 c.d.s. e 354 c.p.p." del 14.11.2023, sottoscritto per conferma dall'imputato in cui viene dato atto che la persona non si è avvalsa di tale facoltà.

    La censura relativa al mancato avviso della facoltà di assistenza difensiva durante il test alcolemico è stata disattesa in base all’accertamento documentale, risultando dal verbale sottoscritto che l’imputato era stato informato della facoltà.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Ed invero, con riguardo al lamentato mancato avviso preliminare circa la facoltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la circostanza che l'imputato sia stato informato della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia emergesse dal "Verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona compiuti a norma degli artt. 186 bis, 187 c.d.s. e 354 c.p.p." del 14.11.2023, sottoscritto per conferma dall'imputato in cui viene dato atto che la persona non si è avvalsa di tale facoltà.

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul preavviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, poiché il verbale sottoscritto attestava che l’imputato era stato informato e non aveva esercitato tale facoltà.

  • art. 24 Cost.

    Ed invero, con riguardo al lamentato mancato avviso preliminare circa la facoltà della persona sottoposta al test alcolemico di farsi assistere da un difensore di fiducia, la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la circostanza che l'imputato sia stato informato della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia emergesse dal "Verbale di accertamenti e rilievi urgenti sulla persona compiuti a norma degli artt. 186 bis, 187 c.d.s. e 354 c.p.p." del 14.11.2023, sottoscritto per conferma dall'imputato in cui viene dato atto che la persona non si è avvalsa di tale facoltà.

    La dedotta violazione del diritto di difesa non è stata riconosciuta, dato che dagli atti risultava l’informazione sulla facoltà di assistenza legale durante il test.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.

    Il secondo motivo è inammissibile anche in quanto si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.

    In sede di legittimità non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

    Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alle statuizioni contestate; la mera riproposizione di censure già esaminate non soddisfa tale requisito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in -C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata e indicare le specifiche ragioni di diritto della censura; la riproposizione di questioni già vagliate dai giudici di merito, senza critica analitica delle loro argomentazioni, determina l’inammissibilità.
  • È inammissibile in sede di legittimità la censura che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, sollecita una nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La doglianza relativa al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore durante il test alcolemico non è fondata quando dagli atti, in particolare dal verbale sottoscritto dall’interessato, risulta che questi era stato informato della facoltà.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per aspecificità se non individua concretamente i profili contestati; resta ferma la decisione quando la motivazione sul punto è priva di vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

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