Cassazione Civile, Ordinanza n. 17135/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un proprietario di un complesso agricolo di affermare che due consorzi di bonifica fossero tenuti alla manutenzione del Fosso di Cancelliera, confinante con i suoi terreni, e che la mancata manutenzione avesse causato danni, anche in relazione a un incendio del 25 luglio 2007. In primo grado il Tribunale di Roma dichiarò il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento negativo del contributo consortile e restituzione delle somme versate, ritenendo quelle devolute al giudice tributario, e rigettò le ulteriori domande; la Corte d’appello confermò. In un precedente giudizio di legittimità la Cassazione, con ordinanza n. 10833/2024, aveva rigettato il ricorso principale relativo al giudizio n. 22607/2020 R.G. e accolto solo in parte il ricorso relativo al giudizio n. 27865/2022 R.G., eliminando una duplicazione di compensi. Il proprietario ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e correzione di errore materiale, deducendo cinque errori di fatto: 1) la Corte avrebbe erroneamente escluso la rilevanza di un giudicato esterno tributario tra le parti; 2) avrebbe supposto inesistente la deduzione, nel ricorso originario, della violazione degli artt. 31-34 l.r. Lazio n. 53/1998, 862 c.c. e 54 r.d. n. 215/1933; 3) avrebbe erroneamente ritenuto nuova la domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2051 c.c., senza considerare i fatti costitutivi già allegati; 4) avrebbe supposto inesistente una specifica domanda di accertamento dell’obbligo di manutenzione, rilevante anche per la regolazione delle spese; 5) avrebbe erroneamente considerato duplice, ai fini delle spese, il controricorso del consorzio successore. Chiedeva inoltre la correzione della parte del dispositivo relativa al c.d. doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che le censure non investissero veri errori di fatto revocatori ma valutazioni di diritto o questioni già esaminate e decise nel merito nell’ordinanza n. 10833/2024. In particolare, ha osservato che: il primo motivo non coglieva la ratio decidendi sull’insufficiente specificità delle sentenze invocate come giudicato esterno e sulla mancata allegazione del necessario collegamento con il fosso oggetto di causa; il secondo era inammissibile perché il tema era stato già esaminato e rigettato nel merito; il terzo era inammissibile poiché la Corte aveva già rilevato il difetto di specifica indicazione dei fatti costitutivi e, comunque, la questione era stata decisa nel merito per l’assenza di un nesso causale e di un titolo di responsabilità provati; il quarto era inammissibile perché la regolazione delle spese si fondava sulla soccombenza piena e non sull’asserita mancanza di una domanda di accertamento; il quinto era inammissibile perché il consorzio successore poteva articolare difese separate e, comunque, non vi era duplicazione della condanna alle spese. È stata invece accolta la domanda di correzione di errore materiale limitatamente alla statuizione sul contributo unificato: la Corte ha riconosciuto che nel dispositivo dell’ordinanza impugnata vi era un’imprecisione testuale, poiché il riferimento all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 doveva riguardare solo il primo dei ricorsi riuniti e non ciascuno di essi. Ne consegue la correzione del dispositivo nella parte corrispondente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei rigorosi casi previsti dalla norma e non può essere utilizzata per sollecitare un nuovo giudizio di merito o per censurare valutazioni giuridiche della precedente ordinanza.
L'errore di fatto revocatorio richiede la supposizione dell'inesistenza o dell'esistenza di un fatto incontrovertibilmente risultante dagli atti; non ricorre quando la censura investe un apprezzamento giuridico o la sufficienza delle allegazioni.
La parte invocava anche la revocazione per contrasto con giudicato, ma la Corte ha escluso che le doglianze fossero idonee a integrare un vero errore revocatorio.
Il giudicato esterno può essere rilevante solo se specificamente allegato e collegato alla controversia; la mera indicazione di sentenze non basta se non se ne dimostra la pertinenza decisiva.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare la rilevanza dei giudicati esterni.
art. 31-34 L. R. Lazio n. 53/1998
Richiamati come base normativa dell'obbligo manutentivo dei consorzi, ma la Corte ha osservato che in essi non era individuabile uno specifico obbligo di manutenzione del corso d'acqua in questione.
Richiamato dal ricorrente come norma generale sui consorzi di bonifica, ma ritenuto insufficiente a fondare lo specifico obbligo manutentivo dedotto.
art. 54 r.d. n. 215/1933
Richiamato a sostegno dei compiti dei consorzi di bonifica, ma senza che ne derivasse, nel caso concreto, un obbligo specifico relativo al fosso oggetto di lite.
La Corte ha ritenuto che la censura sul vizio di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato in realtà mascherasse una richiesta di rivalutazione della qualificazione giuridica della domanda.
Richiamati per la pretesa risarcitoria, ma la Corte ha rilevato l'assenza di specifica allegazione del fatto costitutivo e del nesso causale idonei a sostenere la responsabilità dei consorzi.
La condanna alle spese è stata ritenuta corretta in base alla soccombenza piena del ricorrente.
Richiamati per censurare la liquidazione delle spese, ma la Corte ha escluso l'errore revocatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato deve essere riferito, nel caso di specie, al solo primo ricorso trattato e non a ciascun ricorso; la statuizione errata è stata corretta come mero errore materiale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o dell'ordinanza di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione abbia posto a fondamento della statuizione la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto che risulti invece incontestabilmente dagli atti; non è utilizzabile per contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che miri, in realtà, a una nuova valutazione della sufficienza delle allegazioni o della specificità dei motivi già scrutinati e respinti nel merito.
- Il giudicato esterno può essere utilmente invocato solo se le sentenze richiamate sono specificamente individuate e messe in relazione con la fattispecie concreta; la mera esistenza di precedenti tra le stesse parti non basta se non ne risulta la decisività rispetto al thema decidendum.
- La deduzione di responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c. richiede l'allegazione puntuale dei fatti costitutivi della pretesa, del titolo di imputazione e del nesso causale tra condotta e danno; in mancanza, la domanda può essere ritenuta inammissibile o infondata.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza piena della parte che vede respinte le proprie domande o impugnazioni; l'erronea percezione della parte circa la base giustificativa della condanna non è di per sé idonea a fondare revocazione se la decisione è sorretta da una ratio di merito autonoma.
- L'errore materiale nel dispositivo può essere corretto quando la sua emenda consista solo nel riallineare il testo al contenuto già chiaramente espresso nella motivazione, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
- La declaratoria circa la debenza del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha natura di accertamento funzionale e non di condanna sul merito della lite; tuttavia, un'imprecisione testuale nel dispositivo può essere rettificata con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
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