Cassazione Penale, Sentenza n. 24538/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Trento aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rovereto nei confronti dell'imputato per diffamazione aggravata, con ulteriori statuizioni accessorie e civili. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione: contestava l'affermazione di responsabilità, il diniego della scriminante del diritto di critica e di satira, il mancato riconoscimento della provocazione e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché la determinazione del trattamento sanzionatorio e della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. Nelle more del giudizio di legittimità, il difensore ha depositato verbali di remissione di querela e di accettazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che il reato di diffamazione è procedibile a querela e che, essendo intervenuta remissione di querela ritualmente accettata in pendenza del ricorso per cassazione, il reato si è estinto. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato che non vi erano elementi per una pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p.; la revoca della costituzione di parte civile, comunque, non ha impedito che l'estinzione del reato travolgesse le statuizioni civili. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato.
Norme richiamate
Il delitto di diffamazione è procedibile a querela della persona offesa; la remissione di querela produce l'estinzione del reato se validamente accettata.
La difesa aveva invocato la particolare tenuità del fatto, ma la Corte non vi è entrata nel merito perché il reato è stato dichiarato estinto per remissione di querela.
In mancanza di elementi per una pronuncia assolutoria immediata, la Corte ha rilevato l'estinzione del reato per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'imputato.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare i motivi di ricorso esaminati nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso, se ritualmente accettata dall'imputato e se il ricorso è tempestivo, determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione e pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, salvo che emergano i presupposti per una immediata pronuncia di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.
- L'estinzione del reato per remissione di querela travolge anche le statuizioni civili derivanti dalla sentenza penale, anche se la parte civile abbia nel frattempo revocato la propria costituzione.
- Le questioni di merito dedotte con il ricorso, incluse la configurabilità di scriminanti o cause di non punibilità, restano assorbite quando interviene una valida causa estintiva del reato prima della decisione di legittimità.
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