Cassazione Civile, Ordinanza n. 20225/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di intimazioni di pagamento e delle cartelle esattoriali ad esse connesse riferite alla società "Nuova Camur di Magliano e Co. Snc" per gli anni d’imposta 1993-1995. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo prescritti i crediti erariali per decorso del termine quinquennale, individuando la prescrizione maturata l’8.10.2009 e affermando che essa non fosse stata interrotta. Le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 2946 c.c., degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c. e dell’art. 2953 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale ai crediti tributari erariali, richiamando in modo improprio Cass. S.U. n. 23397/2016, che riguarda la diversa ipotesi dei crediti previdenziali. Hanno inoltre affermato che le intimazioni di pagamento notificate il 18.04.2013 avevano comunque interrotto il termine prescrizionale decennale.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di difensore privato, richiamando Cass. S.U. n. 30008/2019. Ha invece accolto il ricorso proposto tramite Avvocatura dello Stato, ritenendo fondato il motivo sulla prescrizione: per i crediti erariali IRPEF, IRES, IRAP e IVA non si applica il termine quinquennale, ma quello ordinario decennale, in mancanza di espressa previsione di legge; inoltre la scadenza del termine per impugnare la cartella o l’intimazione non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo intervenuto titolo giudiziale definitivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte, anche per le spese di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo per il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse
la Corte ha disposto la riunione dei ricorsi per connessione e ragioni di economia processuale.
per i crediti erariali in esame è stato richiamato come norma che prevede la prescrizione ordinaria decennale.
la CTR lo aveva applicato in modo ritenuto erroneo; la Corte ha escluso che i tributi erariali siano prestazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale.
la sola scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999
norme invocate dai ricorrenti a sostegno della censura sulla prescrizione e sulla riscossione.
Cass. S.U. n. 23397/2016
richiamata per chiarire che il principio sulla mancata conversione della prescrizione breve riguarda i crediti previdenziali e non comporta, per i tributi erariali, l’applicazione generalizzata della prescrizione quinquennale.
Cass. S.U. n. 30008/2019
richiamata per affermare l’inammissibilità del ricorso proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di difensore privato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
è stato posto a carico della parte ricorrente del ricorso dichiarato inammissibile l’ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per i crediti erariali IRPEF, IRES, IRAP e IVA, in assenza di una specifica previsione di legge, la prescrizione è ordinaria decennale e non quinquennale.
- I tributi erariali non possono essere trattati come prestazioni periodiche ai fini dell’applicazione dell’art. 2948 c.c., poiché l’obbligazione tributaria va valutata con riferimento a ciascun periodo d’imposta.
- La scadenza del termine per impugnare una cartella o un atto di riscossione non produce automaticamente l’effetto di convertire una prescrizione eventualmente breve in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; tale conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.
- La distinzione tra crediti previdenziali e crediti tributari è decisiva: i principi elaborati per i primi non si estendono meccanicamente ai secondi.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto da un ente di riscossione con difensore privato può essere dichiarato inammissibile quando la rappresentanza processuale richieda l’intervento dell’Avvocatura dello Stato secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20128/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20129/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20130/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20131/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20132/2021 del 15/07/2021
- ordinanza_civile · 15 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20133/2021 del 15/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →