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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36009/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 6 febbraio 2026, ha dichiarato l’imputato responsabile del reato previsto dall’art. 187, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alle pene di legge e concedendogli la sospensione condizionale. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione degli artt. 125, comma 3, e 164 c.p., nonché vizio di motivazione, perché il Tribunale aveva giustificato la sospensione condizionale limitandosi a rilevare la presenza di un unico precedente risalente, senza formulare ed esplicitare la prognosi favorevole di futura astensione da ulteriori reati, da compiersi alla luce dei parametri dell’art. 133 c.p. Con il secondo, proposto in via subordinata, ha denunciato violazione degli artt. 165 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. e vizio motivazionale, per non avere il Tribunale subordinato il beneficio a uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, nonostante l’imputato avesse già beneficiato della sospensione condizionale in relazione a una precedente condanna. La precedente pena detentiva di dieci mesi, oltre alla multa, era stata applicata su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile dal 21 giugno 2000; il ricorrente ha sostenuto che l’estinzione del precedente reato per decorso del termine non eliminasse l’obbligo di subordinazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso del Procuratore generale, legittimato ai sensi dell’art. 608 c.p.p. a impugnare direttamente la sentenza di condanna inappellabile dal pubblico ministero. Ha accolto il primo motivo: la mera affermazione che l’imputato era gravato da un unico precedente risalente non equivale alla prognosi positiva, richiesta dall’art. 164, primo comma, c.p., che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, né esplicita il percorso logico seguito. Ha accolto anche il secondo motivo: essendo stata già concessa in precedenza la sospensione condizionale, la nuova concessione doveva essere subordinata a uno degli obblighi dell’art. 165, primo comma, c.p.; l’estinzione del precedente reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. non esclude tale obbligo. La sentenza è stata annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri, in diversa persona fisica. L’affermazione di responsabilità per il reato contestato non è stata annullata e resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 608 c.p.p.

    Ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. «il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile».

    Il Procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di condanna inappellabile dal pubblico ministero.

  • art. 593 c.p.p.

    Nella specie, la sentenza è inappellabile dal pubblico ministero, trattandosi di sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.

    La sentenza di condanna in esame è inappellabile dal pubblico ministero; ciò legittima il ricorso diretto per cassazione del Procuratore generale.

  • art. 606 c.p.p.

    Il Procuratore generale è, pertanto, legittimato a ricorrere avverso la sentenza, con ricorso diretto, ai sensi dell'art. 608, comma 1, cod. proc. pen., con il quale può dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art. 606 cod. proc. pen.

    Nel ricorso diretto previsto dall’art. 608, comma 1, c.p.p., il Procuratore generale può dedurre i motivi di ricorso elencati dall’art. 606 c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso, anche graficamente, la prognosi positiva circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati, così venendo meno anche all'obbligo di esplicitare il percorso logico giuridico alla base della statuizione adottata.

    La concessione della sospensione condizionale richiede una motivazione che renda esplicito il percorso logico-giuridico seguito; la mera menzione di un precedente risalente non supplisce all’omessa prognosi favorevole.

  • art. 164 c.p.

    Ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen., «La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».

    La sospensione condizionale presuppone una prognosi del giudice, formulata considerando le circostanze dell’art. 133 c.p., che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati; la prognosi deve risultare dalla motivazione.

  • art. 133 c.p.

    Ai sensi dell’art. 164, primo comma, cod. pen., «La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati».

    Le circostanze indicate dall’art. 133 c.p. costituiscono i parametri cui il giudice deve fare riferimento per formulare la prognosi di futura astensione richiesta ai fini della sospensione condizionale.

  • art. 165 c.p.

    Quella pena era stata sospesa condizionalmente, sicché, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., la pena inflitta con la sentenza impugnata doveva essere obbligatoriamente subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo dell’art. 165 cod. pen.

    Se l’imputato ha già usufruito della sospensione condizionale, la successiva concessione del beneficio deve essere subordinata a uno degli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 165 c.p.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    Ed invero la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma dell’art. 165 cod. pen. non è esclusa dalla estinzione del precedente reato per decorso del termine ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    L’estinzione del precedente reato per decorso del termine previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p. non fa venir meno l’obbligo di subordinare la nuova sospensione condizionale a uno degli obblighi dell’art. 165, primo comma, c.p.

  • art. 187, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Il Tribunale di Velletri, con la sentenza del 6 febbraio 2026 in epigrafe, ha dichiarato Marco Arena colpevole del reato di cui all’art 187, commi 1 e 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), e lo ha condannato alle pene di legge, con la sospensione condizionale della pena.

    La norma individua il reato per il quale l’imputato è stato dichiarato colpevole; la decisione della Cassazione non incide sull’affermazione di responsabilità, ma soltanto sulla concessione della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La concessione della sospensione condizionale della pena richiede una prognosi positiva, formulata alla luce delle circostanze indicate dall’art. 133 c.p., sulla futura astensione del condannato dalla commissione di ulteriori reati; la motivazione deve esplicitare il percorso logico-giuridico seguito e la prognosi non può ritenersi implicita sulla sola base della valutazione che il precedente penale sia unico e risalente.
  • Quando l’imputato ha già usufruito della sospensione condizionale della pena, la nuova concessione deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, c.p.; l’estinzione del precedente reato per decorso del termine ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p. non esclude tale obbligo.
  • Il Procuratore generale presso la Corte di appello può proporre ricorso diretto per cassazione contro una sentenza di condanna inappellabile dal pubblico ministero e può dedurre i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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