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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24947 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 27/10/2009 del 10 novembre 2009, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Modena favorevole al contribuente. Gli avvisi contestati riguardavano l’ICI 2003-2005 su un fabbricato posseduto da M.G. e destinato ad attività rurale. Nei primi cinque motivi il Comune contestava l’invalidità della procura conferita dal Sindaco al dirigente del servizio tributi intercomunale e le conseguenti questioni processuali sollevate dal contribuente. Con il sesto motivo sosteneva che l’esenzione non spettasse perché il fabbricato era censito in categoria catastale D/1, anziché in una categoria di ruralità A/6 o D/10, e il classamento non era stato impugnato. Gli ulteriori motivi riguardavano la prova della ruralità e della strumentalità del fabbricato, l’applicazione temporale delle norme e la motivazione della sentenza regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la procura del Sindaco era valida, poiché il soggetto nominativamente designato aveva una qualifica e una funzione idonee, desumibili dagli atti, ed era dirigente del servizio tributi intercomunale operante anche per il Comune in forza della convenzione tra enti. Le altre censure sulla procura sono rimaste assorbite. Ha inoltre accolto il sesto motivo: per l’esenzione ICI dei fabbricati rurali è determinante il classamento catastale; poiché l’immobile era censito in D/1 e il contribuente non aveva impugnato tale classamento, non poteva beneficiare dell’esenzione, anche se fosse stata provata la strumentalità all’attività agricola. Gli altri motivi relativi alla ruralità sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi di M.G. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3

    l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio

    Il Comune può stare in giudizio tramite il dirigente dell’ufficio tributi. Nel caso deciso, la funzione poteva essere svolta dal dirigente del servizio intercomunale, se operante per il Comune in base alla convenzione tra enti.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 30

    con la possibilità che tali convenzioni prevedano (comma 4) "anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".

    Le convenzioni tra enti locali possono organizzare servizi e funzioni comuni, anche mediante uffici comuni e personale distaccato o deleghe. Ciò consente al dirigente del servizio intercomunale di esercitare le funzioni tributarie e processuali per conto del Comune aderente.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    I requisiti di ruralità sono rilevanti per il trattamento fiscale, ma, per un immobile già censito in una categoria catastale diversa da A/6 o D/10, la ruralità non consente di ottenere l’esenzione ICI senza aver prima impugnato il classamento.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali)

    Ai fini dell’esenzione ICI, il dato decisivo è la categoria catastale attribuita all’immobile: A/6 per le abitazioni rurali o D/10 per gli immobili strumentali. Un classamento diverso, se non impugnato, impedisce di ottenere l’esenzione facendo valere soltanto la destinazione rurale.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali)

    La disposizione, letta dalla Corte insieme alla disciplina sull’esenzione dei fabbricati rurali, comporta che l’esenzione dipenda dal classamento catastale rurale; se l’immobile è iscritto in altra categoria, il contribuente deve impugnare l’atto di classamento.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. , mediante rigetto dei ricorsi introduttivi del contribuente.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni controverse da esaminare, la Corte può decidere direttamente nel merito; qui ha rigettato i ricorsi originari del contribuente.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione ICI di un fabbricato rurale, il classamento catastale è determinante: se l’immobile risulta in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare l’atto di classamento; la prova della destinazione agricola o della strumentalità, da sola, non supera un classamento non contestato.
  • L’ente locale può avvalersi, anche in giudizio, del dirigente del servizio tributi intercomunale quando l’esercizio delle funzioni è organizzato tramite una convenzione tra enti e il ruolo del dirigente risulta chiaramente dagli atti.
  • La procura processuale non è invalida per la sola mancata indicazione formale della qualifica del delegato se la sua identità, funzione e legittimazione sono univocamente ricavabili dagli atti di causa.

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