Cassazione Civile, Ordinanza n. 14774/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società su istanza di una creditrice. La società ha proposto reclamo, respinto in appello, e poi ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 40, comma 8, del Codice della crisi, contestando la validità della notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale: dopo il tentativo negativo di notifica via PEC, l'ufficiale giudiziario si era recato presso la sede sociale, aveva attestato di aver trovato il domicilio chiuso e nessuna persona idonea alla ricezione, e aveva depositato il plico in casa comunale; secondo le ricorrenti, ciò non sarebbe bastato senza ulteriori ricerche sulla definitiva irreperibilità. Con il secondo motivo hanno censurato, per violazione degli artt. 2, lett. d, e 121 CCII, l'accertamento di merito circa la mancata prova dei requisiti dimensionali per l'esclusione della società dalla liquidazione giudiziale, sostenendo che tali requisiti risultavano dai bilanci prodotti. Con il terzo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014, deducendo l'eccessività della liquidazione delle spese di lite a favore della controparte vittoriosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la contestazione dell'operato dell'ufficiale giudiziario, le cui attestazioni fanno fede fino a querela di falso, e ha inoltre affermato che, una volta constatata l'impossibilità di notificare presso la sede dopo il fallito tentativo via PEC, non è richiesto alcun ulteriore accertamento sulla irreperibilità del destinatario prima del deposito in casa comunale. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e l'accertamento di fatto del giudice di merito, insindacabili in cassazione; ha comunque ribadito che l'imprenditore che intenda sottrarsi alla liquidazione giudiziale deve provare congiuntamente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d, CCII, e che, in caso di incertezza residua, va disposta l'apertura della procedura. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la doglianza non denunciava il superamento dei parametri legali, ma solo la presunta inadeguatezza dell'importo liquidato entro i limiti consentiti dal D.M. 55/2014, profilo insindacabile in cassazione. Non sono state liquidate spese del giudizio di legittimità, perché le parti intimate non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 40, comma 8, d.lgs. n. 14 del 2019
Dopo il tentativo infruttuoso di notifica via PEC e l'accesso presso la sede dell'impresa, se l'ufficiale giudiziario attesta l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede, la notificazione si considera correttamente eseguita con il deposito in casa comunale, senza necessità di ulteriori ricerche sulla irreperibilità del destinatario.
art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 14 del 2019
Il soggetto che voglia evitare l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale deve provare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dalla norma.
art. 121 d.lgs. n. 14 del 2019
La non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale presuppone la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. d, CCII.
La censura sulle spese è rilevante solo se denuncia la violazione dei criteri legali di liquidazione; non è sindacabile in cassazione la mera valutazione quantitativa del giudice di merito entro i limiti dei parametri.
La determinazione del compenso professionale entro i parametri regolamentari appartiene alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione come semplice inadeguatezza dell'importo.
L'attestazione dell'ufficiale giudiziario di aver trovato il domicilio chiuso è coerente con un accesso eseguito in orario conforme alla legge e in normale fascia di apertura delle attività commerciali.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, il debitore che intenda sottrarsi all'assoggettamento alla procedura deve provare positivamente e congiuntamente il possesso dei requisiti dimensionali di esonero; in presenza di incertezza residua, la procedura può essere aperta.
- Se la notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non riesce via PEC e l'ufficiale giudiziario, recatosi presso la sede dell'impresa, attesta l'impossibilità di eseguire la consegna, la notifica si perfeziona con il deposito in casa comunale senza necessità di ulteriori indagini sull'effettiva reperibilità del destinatario.
- Le attestazioni dell'ufficiale giudiziario fanno fede fino a querela di falso e non possono essere semplicemente contestate con deduzioni di segno opposto in sede di legittimità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rivalutare il materiale probatorio e gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- La doglianza sulle spese di lite è scrutinabile in cassazione solo quando denunci la violazione dei limiti normativi o dei parametri legali; non è invece censurabile la mera valutazione di congruità dell'importo liquidato entro tali limiti.
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