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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11334/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda di cessione di partecipazioni sociali. I ricorrenti, originariamente promittenti venditori della totalità delle quote di una società, avevano poi stipulato un preliminare con la controparte resistente, che agiva quale promissaria acquirente, e successivamente un contratto definitivo di cessione del 49% del capitale sociale, con pattuizione del prezzo in due rate. Dopo che un precedente preliminare con altro soggetto era stato risolto, i venditori avevano ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della prima tranche del prezzo; la società acquirente aveva però proposto opposizione e il Tribunale aveva accolto parzialmente l'opposizione, detraendo dal dovuto l'importo relativo a pendenze debitorie fiscali della società ceduta, sulla base della clausola contrattuale che poneva a carico dei venditori sopravvenienze attive o passive riferite a esercizi anteriori alla vendita. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione, ritenendo decisiva la clausola che imponeva ai venditori di trasferire il 49% delle quote solo previo assolvimento delle pendenze fiscali, e aveva rigettato anche la domanda di responsabilità aggravata. Nel ricorso per cassazione i venditori hanno dedotto: 1) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme sul procedimento monitorio, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe individuato l'unica interpretazione possibile del contratto e avrebbe erroneamente valorizzato clausole non decisive; 2) violazione dell'art. 96 c.p.c. e vizi processuali in tema di liquidazione delle spese, lamentando il mancato riconoscimento della responsabilità aggravata e la mancata applicazione delle maggiorazioni sulle voci di nota spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e sostanzialmente diretto a sollecitare una diversa interpretazione del contratto, senza specificare puntualmente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo; inoltre ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi, fondata sulla irrilevanza della clausola richiamata dai ricorrenti e sulla centralità di altra clausola contrattuale. Ha respinto il secondo motivo perché infondato: la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone mala fede o colpa grave della parte totalmente soccombente, mentre nel caso vi era soccombenza reciproca; quanto alle spese, la loro compensazione o modulazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la doglianza sulle voci tariffarie era comunque non specificamente articolata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1401 c.c.

    richiamato solo per descrivere la nomina del contraente nella fase di stipulazione del preliminare; non forma oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    evocati nel motivo di ricorso in relazione al decreto ingiuntivo, ma la Corte dichiara inammissibile la censura per genericità e per mancata specificazione dei vizi

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 c.c.

    i canoni ermeneutici devono essere specificamente indicati e applicati al caso concreto; non è sufficiente un richiamo astratto né una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato di legittimità non consente di trasformare il motivo in una richiesta di nuova interpretazione del contratto o in una contestazione generica della valutazione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il dedotto error in procedendo in tema di spese, ma la censura è respinta perché non specificamente articolata

  • art. 96 c.p.c.

    responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; non si applica in caso di soccombenza reciproca

  • art. 112 c.p.c.

    evocato in relazione alla pretesa omissione di pronuncia sulle richieste di spese, ma non fonda un vizio riconosciuto dalla Corte

  • art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014.

    richiamato per la liquidazione delle spese e delle maggiorazioni tariffarie; la censura è respinta per difetto di specifica indicazione delle voci contestate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    giustifica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato insieme al comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se si limita a richiamare in modo generico gli artt. 1362 ss. c.c. senza indicare quali specifiche regole siano state violate, in quale punto della motivazione e con quale deviazione dal corretto criterio interpretativo.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova e diversa interpretazione del contratto contrapponendo semplicemente la propria lettura a quella del giudice di merito; il ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la mala fede o la colpa grave della parte totalmente soccombente e non può essere pronunciata quando il giudizio si chiuda con soccombenza reciproca.
  • La compensazione, totale o parziale, delle spese processuali per soccombenza reciproca rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di una violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
  • Chi contesta la liquidazione delle spese di lite per violazione dei minimi o delle tariffe deve specificare analiticamente le singole voci e gli importi asseritamente erronei; una doglianza generica è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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